×Avviso Si rende noto che l’ultimo giorno utile per l’inserimento di richieste di chiarimento relative alla presentazione di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è fissato per il giorno 13 ottobre 2017. Le istanze inserite nel sistema dopo tale data non saranno prese in considerazione.
×Avviso Sono rese disponibili le Linee Guida al DM 593/2016 "DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE".
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#1023
Tra i costi del personale dipendente è ammissibile il compenso di un amministratore unico esterno (non socio) che espleterà attività progettuali, che ha un contratto di co.co.co. e che quindi possiede regolari cedolini?
Tra i costi di consulenza sono ammissibili i costi di contratti stipulati tra la società srl "x" ed un socio della stessa società che espleterà specifiche attività di ricerca nell'ambito della proposta PON?
Si rimanda al riguardo all'articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Avviso, precisando che quest'ultima fa riferimento ai costi del personale dipendente nonchè a costi del personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente, come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.
Rispetto ai costi di consulenza, si precisa che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#1022
quale sarebbe la normativa vigente quando nel bando è previsto che "Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell’impegno temporale relativo all’attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia."
Con riferimento a professori e ricercatori si rimanda all'articolo 6 della LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii..
Con riferimento alle altre figure professionali si rinvia ai contratti collettivi di riferimento.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#1019
Con riferimento all'art.6 comma 2, si potrebbero conoscere in dettaglio le tipologie dei costi ammissibili come cofinanziamento?
In particolare, è possibile usare come cofinanziamento il costo relativo al personale (borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, RTD, ecc.) acquisito con i fondi del progetto?
Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria in relazione ai quali sarà applicata la percentuale di finanziamento. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#1005
Le spese di project management possono essere considerate tra le spese di personale?
Si rimanda in proposito all'articolo 6, comma 2, precisando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifici ed Economico Finanziari.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#1003
Un Organismo di Ricerca, avente forma giuridica di Fondazione, che finanzia borse di dottorati su temi di ricerca previsti dal progetto PON, tramite specifiche Convenzioni stipulate con Università che, in base alla Legge n. 398 del 30 novembre 1989, sono gli unici soggetti titolati ad erogare direttamente borse di dottorato, può rendicontare il costo delle borse indicato nella Convenzione di finanziamento? Se si, in quale voce di spesa?
Si rimanda in proposito all'articolo 6, comma 2, precisando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifici ed Economico Finanziari.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#1002
Un Organismo di Ricerca, avente forma giuridica di Fondazione, per il quale, in base a Patto tra i Fondatori, i fondatori stessi si sono impegnati a cofinanziare l’attività di ricerca, destinando alla stessa a titolo gratuito (in kind) personale di ricerca, successivamente assegnato a tempo pieno alla Fondazione con specifico Protocollo di Intesa, ed impegnato con apposito Atto Dirigenziale ad eseguire le attività del progetto PON, può utilizzare il personale assegnato in kind a cofinanziamento del progetto? Quale documentazione giustificativa dovrà essere prodotta in fase di rendicontazione?
Rispetto al cofinanziamento, si precisa che il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria in relazione ai quali sarà applicata la percentuale di finanziamento. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#994
In relazione alle spese ammissibili per il personale di cui all'art. 6 comma 2 lett. a): "le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio", si chiede se tali categorie di personale per essere ammissibili debbano risultare assunte presso il beneficiario alla data di presentazione della proposta oppure possono, in caso di necessità e in numero residuale, essere reperite anche successivamente all'avvio dell'attività
Per la documentazione a supporto delle attività di rendicontazione delle spese si rimanda alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#988
Le spese sostenute per l'eventuale garanzia fideiussoria o assicurativa, possono essere successivamente rendicontate tra le spese ammissibili all'interno del progetto?
L’art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC), recante disposizioni sui Fondi SIE, prevede che “L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi”.
Nelle more dell’adozione formale del Decreto del Presidente della Repubblica che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), per il periodo di programmazione 2014-2020, il D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii. prevede l’ammissibilità delle spese di garanzie fornite da una banca qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione (cfr. art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii.)
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#970
L’obbligo territoriale delle attività da realizzare previsto all’articolo 5 comma 4 e 5 si applica anche alle attività svolte da servizi di consulenza e/o servizi equivalenti o queste ultime possono essere svolte anche in territori non nazionali, ossia EU e/o extraEU? In caso positivo, se la suddetta consulenza rientra nei costi di un soggetto proponente che espone costi sia in Regione al Nord che in Regione del Mezzogiorno, qual è il criterio per l’imputazione territoriale del costo della consulenza?
I costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; possono essere affidati a soggetti con sede legale all'estero e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Riguardo all'imputazione territoriale si rimanda all'articolo 5, comma 4 e 5 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#968
Relativamente all'Art. 5 comma 4 avrei bisogno di un chiarimento in merito alla situazione in cui esiste un soggetto capofila di una regione centro nord e 3 soggetti proponenti appartenenti a regioni in via di sviluppo. Considerando che i 3 soggetti proponenti svolgeranno la loro attività interamente nel territorio di una regione in via di sviluppo, il soggetto capofila, con sede in una regione del centro nord, è in rispetto della normativa se svolge la sua attività progettuale rispettando il limite imposto a 20% del costo totale del progetto stando nella sua sede originaria? Mi spiego meglio, è possibile che, considerando i costi effettivi delle attività svolte dai singoli soggetti proponenti suddetti, il capofila, possa svolgere la sua attività interamente o quasi nella sua regione di origine se il costo complessivo delle attività svolte dagli altri 3 soggetti proponenti sia superiore al'80% del costo dell'intero progetto?
Si confermano le quote indicate all'articolo 5, comma 4 e 5 dell'Avviso.
Si aggiunge, inoltre, che le attività realizzate nelle regioni del Centro Nord quota massima (in misura non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda) devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 5 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#960
Domanda 1:
Il bando dispone che : "il progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nella aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle Regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, in una misura non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda”.
Nel caso in cui un soggetto proponente con sede in una “regione del centro-nord” commissioni ad un subcontraente con sede operativa nelle “regioni del mezzogiorno” l'esecuzione di alcune attività, a quale delle due regioni deve essere imputato il costo delle attività ? a quelle del “centro nord” o a quelle delle “mezzogiorno”?
Domanda 2:
Nel caso in cui un subcontraente sia stato inserto nel Capitolato Tecnico di un progetto in sede di presentazione di una domanda di agevolazione che ha superato positivamente la valutazione di carattere tecnico-scientifico, tale subfornitura si ritiene automaticamente accettata nella successiva fase di verifica dei costi ammissibili, oppure l’approvazione della spesa è comunque subordinata alla dimostrazione del rispetto della procedura di selezione del prestatore d’opera (es: attivazione di una gara, raccolta di 3 preventivi, attinenza alle procedure aziendali in materiali di attivazione di contratti di subfornitura, etc..)?
Domanda 3:
Nel caso in cui un subcontraente sia già stato individuato in sede di presentazione di una domanda, in quale sezione della stessa devono esserne descritti il profilo e le competenze? Sono previsti specifici moduli / schede o allegati che devono essere forniti a descrizione del profilo del subfornitore in sede di invio della domanda?
Con riferimento al punto 1), i costi indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e) sono connessi alla localizzazione dell'unità operativa del soggetto proponente o attuatore in cui vengono effettivamente svolte le attività progettuali.
Con riferimento ai punti 2) e 3), si precisa che la documentazione necessaria alla presentazione della domanda è quella indicata nell'Avviso e nei suoi allegati. Eventuale altra documentazione sarà richiesta, se necessaria, in sede di rendicontazione delle spese.
Si precisa, infine, che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#957
Vorremmo sapere se sono ammissibili le spese sostentute nel tempo che intercorre tra la data di presentazione della domanda di finanziamento tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO e la data del decreto di concessione delle agevolazioni.
Con riferimento alla data di decorrenza delle spese, i costi ammissibili decorrono, così come previsto dall'articolo 13, comma 5 del DM 593 del 2016, dalla data indicata nel decreto di concessione. Tale data non potrà essere antecedente al novantesimo giorno a far data dalla presentazione della domanda.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#955
Con riferimento alla voce di costo di cui alla lettera e): costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, la quota limite del 20%, delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e), vale a livello di costi complessivi di progetto o di singolo soggetto proponente?
Si precisa che la quota percentuale si riferisce allo svolgimento delle attività progettuali nel suo complesso e non al singolo proponente.
Si precisa, inoltre, che le spese indicate alla lettera e) non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Si rimanda al riguardo alla risposta ai quesiti già pubblicati (#774, #663, #630, #567, #497, #460, #453, #445, #439).
Si aggiunge, infine, che i costi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g) sono determinati nel limite massimo del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b) c) e d).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#954
Se si intende contrattare un'impresa (PMI) per lo svolgimento di una parte specifica della ricerca, bisogna procedere mediante gara o basta inserire il nome dell'impresa nel testo del progetto all'atto della sua presentazione?
Si conferma che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; tali costi devono essere, inoltre, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Si rimanda, inoltre, alla risposta al quesito #690.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#943
Con riferimento alle tipologie CO. CO. PRO. (contratti di collaborazione a progetto)/ CO. CO. CO. (contratti di collaborazione coordinata e continuativa) rientrano tra le spese di personale previste dall'Avviso?
Si rimanda al riguardo all'articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Avviso, precisando che quest'ultima fa riferimento ai costi del personale dipendente nonchè a costi del personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente, come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#940
I costi di ammortamento delle attrezzature sono ammissibili per la quota parte dedicata al progetto.
Le attrezzature in questione devono essere acquisite a far data dall'inizio del progetto o possono già essere in possesso del soggetto proponente?
Si rimanda al riguardo alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#932
Con riferimento alla partecipazione di una società consortile che prevede lo svolgimento delle attività di progetto in parte in capo al società consortile stesso ed in parte, ai sensi dello Statuto consortile, attraverso la partecipazione di soggetti consorziati, è possibile considerare ammissibili in capo ai soggetti consorziati, oltre alle spese di personale e alle spese generali, tutti gli altri costi ammissibili (consulenze, strumenti e attrezzature, altri costi d'esercizio) sostenuti per le attività di progetto dalla consorziate incaricate dalla società consortile?
Si conferma che le condizioni riportate all'articolo 6, comma 5 dell'Avviso si riferiscono ai costi indicati all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#928
Sono ammissibili le spese di:
(1). Coordinamento delle attività di progetto in capo al Capofila?
(2). Consulenza economico-finanziaria per la presentazione della domanda e la gestione amministrativa delle procedure di rendicontazione (audit & reporting) delle spese?
Si rimanda in proposito all'articolo 6, comma 2, precisando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifici ed Economico Finanziari.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#918
Si chiede se il costo del personale di un OdR Soggetto Proponente localizzato Fuori Area Convergenza, che viene delocalizzato per il periodo del progetto presso la sede di altri Soggetti Proponenti in Area Convergenza, possa essere considerato tra i costi sostenuti in Area Convergenza e non nel 20% sostenibile Fuori Area Convergenza.
Fermo restando che l'articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Avviso fa riferimento ai costi del personale dipendente nonchè a costi del personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente, così come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge, si precisa che ai fini dell’ammissibilità dei costi si terrà conto della sede dell'unità locale del soggetto proponente presso la quale è impiegato il personale.
Rispetto al cofinanziamento, si precisa che il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria in relazione ai quali sarà applicata la percentuale di finanziamento. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#914
Nel caso in cui il Partenariato preveda, in qualità di Soggetto Proponente, un’Università con sede legale al Centro-Nord, la stessa deve sostenere costi progettuali in misura non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda (come previsto dall’Art. 5, comma 5). Ai sensi dell’art. 5, comma 3 la stessa dovrà sostenere una quota non inferiore al 20% dell’ammontare totale dei costi complessivi ammissibili.
Pertanto l’Università che svolge l’attività progettuale nelle Regioni del Centro-Nord deve necessariamente sostenere una quota progettuale esattamente pari al 20% del totale dei costi ammissibili. Si chiede conferma dell'esattezza di tale interpretazione.
Si conferma che una quota non inferiore al 20% dell’ammontare totale dei costi complessivi ammissibili deve essere sostenuta direttamente di università e/o enti pubblici di ricerca di cui al DM 593/2016. Si conferma altresì che, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, le attività realizzate nelle Regioni del Centro Nord non possono superare la quota del 20 % del totale dei costi ammissibili esposti in domanda.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#912
Avendo riguardo alle spese di personale di un'azienda che abbia sedi operative nelle Regioni Meno Sviluppate, e che svolgerà attività di progetto in queste sedi, è necessario che le risorse di personale impiegato siano assunte in quella sede operativa, o è sufficiente che il personale venga distaccato, se assunto in altra sede, ad esempio quella legale, nella sede operativa del Sud dove verrà impiegata nelle attività di progetto? E, in tal caso, il distaccamento deve perfezionarsi prima dell'inizio previsto delle attività di progetto?
Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 2 lettera a), il personale deve svolgere le attività preso la sede operativa. Si precisa, inoltre, che la documentazione, giuridicamente vincolante, dalla quale si evinca l'assegnazione del dipendente alle attività di progetto deve essere antecedente all'inizio delle attività svolte dal dipendente stesso. Si rinvia, infine, alle linee guida di prossima emanazione.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#910
Tra i costi ammissibili per il progetto è possibile inserire un contratto di consulenza tecnologica tra il soggetto proponente (per esempio una grande impresa) ed un ente di ricerca della comunità Europea (non italiano, per esempio francese)?
Si rimanda ai contenuti dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso, precisando che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; possono essere affidati a soggetti con sede legale all'estero e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#906
La lettera e) delle spese ammissibili è ammissibile nel limite della quota massima del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e).
DOMANDA
Mi confermate che le ultime lettere "ed e)" non è un refuso? Quindi è ammissibile nel limite della quota massima del 20% della sommatoria di a) + b) + c) + e)?
Si precisa che le spese indicate alla lettera e) non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Si rimanda al riguarda alla risposta ai quesiti già pubblicati (#774, #663, #630, #567, #497, #460, #453, #445, #439).
Si aggiunge, altresì, che i costi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g) sono determinati nel limite massimo del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b) c) e d).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#904
Si fa seguito alla FAQ #511 per segnalare che al quesito non è stata ancora data risposta in quanto le segnalate "linee guida di prossima emanazione" non sono ancora state pubblicate.
Le linee guida possono essere consultate sul sistema SIRIO.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#898
Nel caso di soggetto proponente università, è possibile esporre i costi di personale associato ad un dipartimento del proponente ma dipendente da altro ente di ricerca (CNR, INFN..) non partecipante al partenariato proponente? Sulla base di una convenzione già operativa tra l’università e l’ente di ricerca nella quale è già prevista la collaborazione dei ricercatori e tecnici dell’ente ad attività di ricerca dell’università nell’ambito di specifici progetti.
Si rimanda al riguardo all'articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Avviso, precisando che quest'ultima fa riferimento ai costi del personale dipendente nonchè a costi del personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente, come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#897
Il comma 3 dell'articolo 6 dell'avviso pubblico dispone "Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell’impegno temporale relativo all’attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia".
DOMANDA: è possibile avere i riferimenti della normativa vigente in materia citata nel predetto comma?
Con riferimento a professori e ricercatori si rimanda all'articolo 6 della LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii..
Con riferimento alle altre figure professionali si rinvia ai contratti collettivi di riferimento.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#896
Con riferimento alla risposta di cui alla FAQ 668, si può dunque ritenere che nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio interuniversitario (rientrante tra i soggetti ammissibili al bando come Organismo di Ricerca) i costi del personale universitario associato al Consorzio che partecipa al progetto, certificati dall'Università consorziata al Consorzio ed inseriti nella rendicontazione del Consorzio, siano riconducibili al 20% dei costi sostenuti da Università e/o EPR di cui al comma 3 dell'art. 5 del bando?
Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, comma 5, si conferma quanto riportato alla FAQ #668
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#880
Nelle risposte alle FAQ spesso appare il rinvio alle linee guida di prossima emanazione. Quando saranno disponibili dette linee guida? L'assenza di dette linee guida in fase di presentazione delle proposte progettuali non consente ai soggetti proponenti di avere un quadro chiaro delle regole di partecipazione al bando.
Le linee guida possono essere consultate sul sistema SIRIO.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#877
I materiali di consumo rientrano nelle spese generali supplementari?
Si rimanda al riguardo all'articolo 6, comma 2, lettera g) dell'Avviso nonché alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#876
E' possibile inserire borse di studio, assegni di ricerca per personale non struttirato nelle spese di personale?
Si rimanda a quanto stabilito all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso nonché alle linee guida di prossima emanazione.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#875
In riferimento alle strumentazioni è ammissibile nella sua interezza la spesa di noleggio delle apparecchiature per il periodo progettuale?
Si rinvia alle linee guida di prossima pubblicazione.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#874
Premesso che, come università, parteciperemo al bando come Soggetto proponente, è possibile coinvolgere nelle attività di ricerca inerenti lo sviluppo del progetto un Centro/Istituto di un’altra università, con cui vige un accordo di collaborazione per attività di studio e ricerca, il cui Ateneo di afferenza ha già aderito a due partenariati pubblico-privati per l’area di specializzazione di nostro interesse? E’ possibile prevedere una voce di costo da riconoscere alle attività di supporto alla ricerca che il Centro/Istituto universitario svolgerà in forza del preesistente accordo di collaborazione?
Fermo restando il limite alla partecipazione indicato all'articolo 4, comma 7, si precisa che tale limite si riferisce ai soggetti proponenti. Riguardo alle voci di costo si rimanda all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#868
se un partner di progetto è un'azienda specializzata nella realizzazione di sensori, che come contributo al progetto realizza dei sensori specifici necessari alla ricerca, è possibile ammettere il costo dei sensori da tariffario aziendale?.
Si rimanda all'articolo 6, comma 2, precisando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifici ed Economico Finanziari.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#862
Nella proposta di progetto che stiamo compilando vi sarà un'attività che potrebbe essere demandata ad un'ente pubblico di ricerca esterno al partenariato. E' necessario che compaia esplicitamente il nome dell'ente cui si vuole affidare questa attività? Se così non fosse (ovvero si lasci il consulente affidatario in sospeso nell'ottica di assegnare l'attività mediante gara), come viene valutata la consulenza dal team di esperti senza conoscere la bontà dell'assegnatario? Inoltre, sempre se così non fosse, come si gestisce la quota limite relativa alle attività da svolgere all'esterno delle Regioni della Convergenza dal momento che, a priori, potrebbe vincere chiunque l'affidamento?
La documentazione necessaria alla presentazione della domanda è quella indicata nell'Avviso e nei suoi allegati. Eventuale altra documentazione sarà richiesta, se necessaria, in sede di rendicontazione delle spese.
Si precisa, infine, che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Si aggiunge, inoltre, che con riferimento ai costi indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e), si precisa che essi sono connessi alla localizzazione dell'unità operativa in cui vengono effettivamente svolte le attività progettuali.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#861
Per i costi delle consulenze previsti per il progetto è necessario allegare dei preventivi o altra documentazione del fornitore?
La documentazione necessaria alla presentazione della domanda è quella indicata nell'Avviso e nei suoi allegati. Eventuale altra documentazione sarà richiesta, se necessaria, in sede di rendicontazione delle spese.
Si precisa, infine, che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#860
Si chiede se sono ammissibili i costi dell'ammortamento di una strumentazione (secondo la relativa quota d'uso) acquistata nella passata programmazione nell'ambito di un progetto di potenziamento strutturale di un laboratorio (avviso 254/2011).
Si rinvia alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#858
In riferimento alla Faq 442, per le Università che non hanno ancora un bilancio in contabilità economico-patrimoniale, è possibile fare riferimento al bilancio riclassificato MIUR secondo i codici SIOPE?
Si rinvia al Decreto ministeriale 5 settembre 2017 – Adeguamento della codifica SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013 – a decorrere dal 1° gennaio 2018 (G.U. Serie Generale n. 215 del 14-09-2017).
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#855
Si chiede conferma che il rispetto delle soglie massime previste per alcune macrovoci di costo (es consulenze 20%, forniture 20%) vada garantito all'interno del budget del singolo proponente e non sull'intero progetto.
Si conferma che le soglie indicate si riferiscono all’intero progetto e non ai costi relativi al singolo proponente.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#835
All'art. 6, c.2, lett. e. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi, nonchè i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, sono considerati ammissibili nel limite della quota massima del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e).
Siccome i costi alla lettera e) riguardano proprio i costi per ricerca contrattuale, ecc., si chiede conferma che i costi da sommare per calcolare il 20% di importo limite siano proprio quelli alle lettere a), b), c) ed e), e non piuttosto quelli alle lettere a), b), c) ed "altra lettera diversa da e), per esempio d) o g)".
Fermo restando che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; confermando che devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e che possono essere affidati a soggetti con sede legale all'estero, si precisa che essi non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#831
Il personale distaccato a quale voce di costo relativa al personale deve essere imputato?
Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, comma 5 dell'Avviso, si rinvia all'articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#825
IL Cofinanziamento del 50% negli Organismi di Ricerca privati può essere coperto dal Personale a tempo indeterminato / determinato, o anche con personale con tipologie contrattuali tipo CO.CO.CO
Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#801
L'Articolo 6, comma 2, individua le tipologie di costi ammissibili.
La lettera e) dispone che "i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, ...";
La lettera g) dispone che "gli altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, ....".
Ciò premesso, la domanda che poniamo è: i costi di cui alle lette e) e g) possono essere sostenuti anche nell'ambito delle attività di Sviluppo Sperimentale?
I costi indicati all'articolo 6, comma 2 possono essere sostenuti nell’ambito del progetto del suo complesso. Si aggiunge che la coerenza e la pertinenza delle attività proposte sono rimesse alla valutazione degli Esperti Tecnico Scientifici.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#800
In relazione all'Art. 5, commi 4 e 5, siamo a chiedere chiarimenti in merito alla ripartizione del budget tra Regioni del Centro-Nord e Regioni del Mezzogiorno.
In particolare, in relazione ai servizi di consulenza e servizi equivalenti, ai fini della determinazione del luogo in cui tale attività si svolge, rileva il luogo in cui il servizio di consulenza avrà ricadute positive (in tal caso nelle Regioni del Mezzogiorno) oppure il luogo in cui ha sede l'Impresa/OdR/Università che offre la consulenza?
Con riferimento ai costi indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e), si precisa che essi sono connessi alla localizzazione dell'unità operativa in cui vengono effettivamente svolte le attività progettuali.
I costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Rispetto alla localizzazione delle attività da realizzare si richiama quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#799
In riferimento al punto 2 lettera a dell’art. 6 del bando, sono ammissibili anche i costi del personale amministrativo e degli esperti di comunicazione (dipendenti di Amministrazione Pubblica) che lavoreranno al progetto?
Le spese di personale sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6 , comma 2 lettera a).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#798
Se una PMI localizzata in una delle Regioni del Mezzogiorno, si avvale di una consulenza fornita da una Università del Centro-Nord (quest'ultima, quindi, non facente parte del partenariato pubblico-privato), il costo sostenuto per tale servizio di consulenza, strettamente necessario al raggiungimenti degli obiettivi del Progetto e con ricadute positive sul territorio del Mezzogiorno interessato dal Progetto, rientra nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda relativo alla localizzazione di cui all'art. 5, comma 5, dell'Avviso?
Con riferimento ai costi indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e), si precisa che essi sono connessi alla localizzazione dell'unità operativa in cui vengono effettivamente svolte le attività progettuali.
I costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Rispetto alla localizzazione delle attività da realizzare si richiama quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#794
Il comma 1 lettera i) dell'articolo 6 prevede la possibilità di incrementare il contributo sulle spese relative allo Sviluppo Sperimentale nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25, commi 6 e 7 del Regolamento (UE) 651/2014.
A tale riguardo il su citato l'articolo 25, comma 6 prevede l'incremento di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
"i) il progetto:
.....omissis....
— prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;"
A tale riguardo si richiede se l'incremento di 15 punti percentuali sia riconosciuto laddove uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, in qualità di partner di progetto sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili in considerazione del fatto che gli stessi saranno oggetto di richiesta di contributo a valere sul bando in oggetto.
Si rinvia all’articolo 25, comma 6 e 7 del Regolamento (UE) 651/2014 fermo restando i limiti di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b) dell’Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#793
All’art 5. Comma 3 viene riportato quanto segue “Una quota non inferiore al 20% (venti per cento) dell’ammontare totale dei costi di cui al comma 1 deve essere sostenuta direttamente da Università e/o Enti Pubblici di Ricerca di cui al D.M. 593/2016. “.
Un Organismo di Ricerca - società consortile per azioni partecipata per la maggioranza da un ente pubblico di Ricerca - rientra nella quota soglia del 20% di cui all’articolo 5, comma 3?
Si conferma quanto previsto dall’art. 5, comma 3 dell’Avviso e si rinvia alla risposta #776.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#789
Dalla lettura dell’art. 6 “Spese e costi ammissibili”, comma 2 lettera d. “i costi dei terreni rappresentano una spesa ammissibile a condizione che vi sia un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e i risultati previsti dal Progetto” e, comma 4. “I costi ammissibili di fabbricati e terreni comprendono il costo dei fabbricati e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. ... Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, comma 3 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013.”, si chiede se il costo sostenuto per l’acquisto dei terreni (fermo restando i limiti del 10% o del 15% stabiliti dall’articolo 69, comma 3 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013), sia ammissibile anche nel caso in cui il terreno sia stato acquistato prima dell’avvio del progetto. A titolo esemplificativo, un terreno non edificato acquistato a fine 2016 per un importo di € 500.000, sul quale verranno realizzate attività sperimentali fondamentali per il raggiungimento dei risultati del Progetto, può essere rendicontato nei limiti del 10% del costo complessivo dell’operazione (intesa come progetto) e quindi, su un progetto di complessivi 3 milioni, può rendicontato per € 300.000?
Fermo restando quanto stabilito all'articolo 69, comma 3 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013, si rimanda al riguardo alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#775
I Consorzi interuniversitari di ricerca riconosciuti come OdR pubblici, espongono nei costi di personale, le ore uomo e il costo del personale afferente delle università consorziate (personale dipendente di università).
I consorzi e le università consorziate hanno delle convenzioni tali da poter rendicontare sui progetti dei consorzi le ore uomo del personale dipendente delle università, le convenzioni e lo statuto stabilisco l’utilizzo del personale universitario a titolo gratuito; i consorzi possono utilizzare la quota in-kind come cofinanziamento del progetto?
Quale documentazione giustificativa verrà richiesta in fase di rendicontazione? È importante avere questa informazione ai fini della partecipazioni al bando.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, si considerano costi del soggetto proponente quelli per i quali sia previsto nell’atto costitutivo della forma associata l’utilizzo del personale e delle strutture degli associati. Si precisa che il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione. Da ultimo, si richiama, con riferimento alla localizzazione delle attività, quanto previsto all'articolo 5, comma 4 e 5.
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#774
In riferimento alle spese ammissibili all’art. 6 chiedo conferma che costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti siano calcolati nl limite della quota massima del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a) b) c) e d).
Si conferma che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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#771
In riferimento all’Articolo 6 (Spese e costi ammissibili) comma 2 lettera a. dell’Avviso, sono considerate ammissibili le spese sostenute per personale distaccato sul Soggetto Beneficiario da società collegate a quest’ultimo (in quanto appartenenti al medesimo Gruppo)?
Si richiama quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 lettera a) specificando che sono ammissibili le spese di personale adibito all’attività di ricerca, che risulti, in rapporto col Soggetto beneficiario, a tempo determinato o indeterminato secondo la normativa vigente.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#765
E' ammissibile prevedere spese per la diffusione e la valorizzazione dei risultati del progetto di R&S attraverso la realizzazione di eventi, workshop, siti web dedicati alla promozione dei risultati del progetto, partecipazione a manifestazioni di settore?
In caso di ammissibilità, con riferimento al comma 2° dell'art.6 (spese e costi ammissibili) dell'Avviso 1735, questi costi vanno ricompresi nella voce "e" (servizi di consulenza e servizi equivalenti) ovvero nella voce "g" (altri costi di esercizio)?
Si rimanda in proposito all'articolo 6, comma 2, precisando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifici ed Economico Finanziari.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#760
Nell'ambito dei progetti comunitari H2020, per i proprietari di PMI vi è la Decisione C(2013) 8197 della Commissione la quale stabilisce in maniera tabulare dei costi per le persone fisiche che non ricevono salari, tra cui appunto i proprietari delle PMI. Si può fare riferimento agli stessi costi, anche per questo progetto? In caso negativo, come rendicontare tali costi di questo specifico personale, che può lavorare al progetto?
Si rinvia al riguardo all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso nonché alle Linee Guida al DM 593/2016.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#757
Data la previsione dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso, l’applicazione dell’art. 25, comma 6 del Regolamento UE 651/2014 è prevista anche per i costi di ricerca industriale?
Con riferimento alle intensità di aiuto si conferma il limite massimo indicato all'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#748
In riferimento all’Avviso, qualora la proposta progettuale venga presentata da un soggetto proponente individuato come Consorzio Universitario (soggetto privato) che abbia associate una o più università italiane (soggetti pubblici), con la presente siamo a chiedere se, in fase di rendicontazione delle attività progettuali, sono considerati ammissibili -per il predetto Consorzio Universitario costituito come soggetto privato- i costi documentati dalle università pubbliche associate, anche qualora quest’ultime presentino autonomamente un’altra domanda di partecipazione, così come previsto all'art. 4, comma 2 e 3 dell’Avviso.
Si conferma che, ai senso dell'articolo 6, comma 5 dell'Avviso, le spese sostenute dagli associati per lo svolgimento di attività progettuali (per conto del consorzio) sono considerate spese del consorzio quando sia prevista nell'atto costitutivo dello stesso la possibilità di utilizzare strutture e personale degli associati. Si conferma, inoltre, che il limite indicato all'articolo 4, comma 7 dell'Avviso riguarda la partecipazione in qualità di soggetto proponente e non in qualità di soggetto attuatore.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#747
L'intensità d'aiuto nel caso di una Grande Impresa che partecipa ad una proposta progettuale in qualità di associato (attuatore) di un consorzio, seguono le percentuali previste per il consorzio stesso ovvero seguono quelle previste per le grandi imprese?
Le intensità di aiuto saranno calcolate in relazione alla dimensione di impresa del beneficiario, come risultante da decreto.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#738
In riferimento al punto g) dell'art.2 vorrei sapere se tra gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, rientrano anche le trasferte del personale nelle sedi dei partner per lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo sperimentale.
Inoltre se nel punto f) le spese generali supplementari, coprono le eventuali trasferte del personale amministrativo dovute alle attività del progetto.
Si precisa che tali spese rientrano nelle spese generali supplementari derivanti dal progetto (articolo 6, comma 2 ,lettera f) dell'Avviso). Si rimanda comunque alle linee guida di prossima pubblicazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#731
Dove è possibile reperire le tabelle dei costi standard relativi al personale?
Si riporta di seguito la posizione dell'Autorità di Gestione PON Ricerca & Innovazione:
“Ai fini della determinazione delle spese di personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni comunitarie che prevedono le opzioni di semplificazione di cui al regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi comunitari e del più recente regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, si conferma l’utilizzo delle tabelle standard di costi unitari così come previsto dall’avviso in oggetto e dalle linee guida al DM 593/2016. Riguardo alle modalità di rendicontazione di tali costi si rimanda alle informazioni che saranno pubblicate sullo sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio)”.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#724
In merito alle finalità del bando è possibile prevedere attività di addestramento di personale sia con riferimento al personale assunto che ad eventuale personale da assumere?
Per la definizione dei costi ammissibili si rimanda all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#723
Ai sensi all’articolo 5, comma 5, dell’Avviso, un Soggetto Proponente, che abbia unità operative sia nelle Regioni del Centro-Nord che nelle Regioni del Mezzogiorno, può partecipare solo con la propria unità operativa Nord e non con quella del Mezzogiorno, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda?
La partecipazione è consentita nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 5 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#722
Buongiorno, stiamo verificando la fattibilità finanziaria di un possibile progetto che si basa sullo sviluppo di barriere verdi innovative, ma avremmo bisogno di capire se il costo delle barriere antirumore innovative (barriere verdi inoculate con batteri per l’abbattimento dei livelli di inquinamento dell’aria) ricade trai costi delle attrezzature (art. 6 comma 2 lettera “b” del bando) o tra i costi di esercizio (art. 6 comma 2 lettera “g”)?
Si rimanda in proposito all'articolo 6, comma 2, precisando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifici ed Economico Finanziari.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#719
E' possibile la partecipazione di Docente di una Università delle Regioni meno sviluppate nell'ambito di un soggetto proponente appartenente a una Università di una Regione di transizione?
Si rinvia al riguardo all'articolo 6, comma 2, lettere a) ed e) dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#713
Il cofinanziamento del 50% può essere coperto con materiali consumabili o ammortamento di macchinari acquistati con il proprio fondo ordinario?
Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#708
Sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività: a) trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; b) tutela della proprietà intellettuale?
Fermo restando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifici ed Economico Finanziari, si rimanda alla definizione dei costi ammissibili così come indicati all'articolo 6, comma 2.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#698
Si chiede conferma di quanto segue: 1) unica forma di cofinanziamento è quella prevista all'Art.5 c.3 (20%, a carico delle università o EPR), mentre nessun cofinanziamento (impegno economico) è richiesto ai partecipanti privati al partenariato; 2) l'Art.5 c.3 dispone un cofinanziamento minimo del 20% da parte delle Università o EPR, mentre l'Art.5 c.5 prevede un massimo del 20% dei costi ammissibili allocabile presso regioni del nord, pertanto nel caso di un partenariato che preveda un'unica università collocata in regioni del nord, questa potrebbe partecipare soltanto a costo 0 (zero). E' corretto?
Si precisa che l'articolo 5, comma 3 dell'Avviso si riferisce alla quota minima (non inferiore al 20%) dell'ammontare totale dei costi che devono essere sostenuti direttamente da Università e/o Enti pubblici di ricerca di cui al D.m. 593/2016.
Il comma 5 del suddetto articolo fa riferimento al limite (non superiore al 20%) dell'ammontare totale dei costi che può essere realizzato nelle regioni del centro-nord.
Nessuno dei due comma si riferisce a forme di cofinanziamento.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#696
E’ possibile, per una Società con unità operative sia in zona Nord che nelle Regioni meno sviluppate, utilizzare e rendicontare per lo svolgimento delle attività del programma previste in zona Regioni meno sviluppate, oltre a personale della sede di svolgimento del programma nelle Regioni meno sviluppate stesso , anche personale con sede di lavoro nel Nord trasferito per il tempo necessario nella Regione meno sviluppate sede del programma?
Si rimanda al riguardo all'articolo 6, comma 2, lettera a) nonchè all'articolo 5, comma 4 dell'Avviso, precisando che, in fase di rendicontazione, sarà necessario produrre idonea documentazione attestante l'effettivo svolgimento, da parte del personale dell'impresa, delle attività di progetto realizzate nelle unità operative aventi sede nelle nelle Regione meno sviluppate e/o in transizione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#681
All 'Art.5 commi 4 e 5. si riporta che "le attività progettuali realizzate dai soggetti proponenti di cui all’articolo 4, comma 1, ....dovranno essere svolte nell’ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione, in una misura pari ad almeno l’80% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda." ; mentre " Il Progetto può prevedere che le attività siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione, in una misura non superiore al 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili esposti in domanda."
Si chiede pertanto: se un'impresa con sede legale fuori dalle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni di transizione, partecipa al progetto come partner di progetto, svolgendo attività solo ed escusivamente nelle altre unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate e nell'esclusivo interesse dello sviluppo del Mezzogiorno, i costi sostenuti dall'impresa suddetta per tali attività rientrano nell'80% dei costi di progetto, come previsto dal comma 4?
Come stabilito dall'articolo 5, comma 4, i costi delle attività svolte nell’ambito di una o più delle unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione dovranno essere pari ad almeno l’80% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#667
Ho l'impressione che nel bando in oggetto ci siano un paio di errori non trascurabili:
Primo errore
Articolo 6, comma 2, paragrafo e). Si dice: "...della quota massima del 20% (venti per cento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e);"
In primo luogo, per la contrddizion che nol consente, non si può richiamare all'interno del paragrafo e) li costi definiti nello stesso paragrafo.
In secondo luogo penso che invece di e) si sarebbe dovuto scrivere g).
Secondo errore
Articolo 17 comma 3. Si dice: "3. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) a far data dal 27 luglio 2017 potranno essere inviate eventuali richieste di informazioni". Se si clicca sul link si apre la pagina di login di Exchange della posta di Invitalia: mi pare surreale e assurdo.
Con riferimento al primo punto si rimanda alla risposta al quesito #567.
Con riferimento al secondo punto si conferma l'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#665
se un ente con sede nel mezzogiorno richiede una consulenza ad un ente con sede nelle regioni del centro-nord, tale voce di costo va imputata in area convergenza o va imputata al centro-nord? In questo secondo caso, tale costo rientra tra le attività che possono essere realizzate nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione, in una misura non superiore al 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili esposti in domanda?
Rispetto alla localizzazione delle attività da realizzare si richiama quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#663
In merito ai costi per le consulenze è sufficiente indicare nel Capitolato Tecnico le attività che saranno affidate a terzi senza specificare il nome della società di consulenza e relative esperienze?
In caso contrario occorre aver attuato prima della presentazione della domanda una procedura di selezione della società di consulenza?
Il Capitolato Tecnico deve contenere una puntuale indicazione dei costi ammissibili, così come definiti all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso.
Riguardo ai costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti, essi devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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#658
In riferimento all'art. 6, comma 2, lettera a), le spese di personale sono considerate ammissibili anche nel caso delle Imprese? In caso positivo, è ammissibile solo la spesa di personale adibito all'attività di ricerca e sviluppo o anche quella di altro personale coinvolto nel progetto?
Si richiama quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 lettera a) specificando che sono ammissibili le spese di personale adibito all’attività di ricerca, che risulti, in rapporto col Soggetto beneficiario, a tempo determinato o indeterminato secondo la normativa vigente.
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#655
I costi della fideiussione sono costi ammissibili?
L’art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC), recante disposizioni sui Fondi SIE, prevede che “L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi”.
Nelle more dell’adozione formale del Decreto del Presidente della Repubblica che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), per il periodo di programmazione 2014-2020, il D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii. prevede l’ammissibilità delle spese di garanzie fornite da una banca qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione (cfr. art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii.)
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#652
L’articolo 6 comma 1 dell’Avviso richiama il comma 7 dell’art. 25 del Regolamento 651/2014, relativo agli studi di fattibilità, nonostante l’Avviso non preveda questo genere di spesa. Sono in qualche modo ammissibili i costi relativi agli studi di fattibilità? Se ammissibili in quale voce di spesa rientrerebbero?
Si rinvia alle linee guida al DM 593/2016 disponibili sul portale SIRIO.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#647
I costi per la diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, indicati nel comma articolo 25, comma 6 del Regolamento 651/2014 come condizione per aumentare la percentuale di intensità di aiuto, sono ammissibili? Se ammissibili in quale voce di spesa rientrerebbero?
Con riferimento alle intensità di aiuto si conferma il limite massimo indicato all'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Avviso. Si rinvia alla risposta al quesito #765
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#646
I costi per la diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, indicati nel comma articolo 25, comma 6 del Regolamento 651/2014 come condizione per aumentare la percentuale di intensità di aiuto, sono ammissibili? Se ammissibili in quale voce di spesa rientrerebbero?
Per una puntuale elencazione dei costi ammissibili si rimanda all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#641
Con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera b) tra "i costi degli strumenti e delle attrezzature" sono compresi i macchinari?
Ferme restando le condizioni riportate all'articolo 6, comma 2, lettera b), si conferma che i macchinari rientrano nella categoria "strumenti e attrezzature".
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#637
Nella tabella del template del capitolato tecnico viene richiesto, per ogni voce di spesa:
1) la spesa, 2) la quota imputata al progetto, 3) il totale (con relativa suddivisione geografica).
Non viene indicata la quota relativa all'intensità di aiuto richiesta.
Si richiede dove vada indicata la quota dell' intensità di aiuto richiesta per il progetto.
Si precisa che la quota relativa all’intensità di aiuto richiesta non deve essere indicata nel capitolato tecnico. Essa verrà calcolata dall’Amministrazione nel rispetto delle percentuali previste dall’articolo 6 comma 1 dell’Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#630
Nell'avviso leggiamo all' Art. 6 comma 2 e:
i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nel limite della quota massima del 20% (venti per cento) delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e);
La risposta alla FAQ #446 fornisce però una diversa lettura.
[SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#446
Nel calcolo della percentuale massima del 20% dei costi per la fornitura di servizi utilizzati per l’attività di ricerca, ci si riferisce oltre che alle spese del personale, strumenti e attrezzature e fabbricati, anche ai costi per la ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e licenze? (Art.6 comma 2 e) ].
I costi di cui all'art. 6, comma 2, lettera e) non devono superare la quota massima del 20'% delle spese ammissibili di cui all'art.6, comma 2, lettera a), b) c) e d).
Si chiede di specificare a quale delle due interpretazioni attenersi.
Si conferma la risposta al quesito #446.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#621
In merito all'art. 5, co. 6 lettera g dell'Avviso:
1) in termini di risultati, nell'ambito del progetto può essere prevista la progettazione di 1 corso di alta formazione destinato a neolaureati e diplomati di corsi ITS con l'obiettivo di trasferire le nuove competenze emerse dalle attività di ricerca e di sviluppo sperimentale?
2) Il finanziamento può coprire la progettazione e la realizzazione di tale corso?
I risultati attesi del Progetto saranno valutati dagli esperti tecnico-scientifici con riferimento agli aspetti indicati all'articolo 5, comma 6, lettera g).
Rispetto ai costi ammissibili, invece, si rinvia a quanto previsto all'articolo 6, comma 2.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#608
ProdAl Scarl è un ente pubblico di ricerca inserito nell’Albo MIUR i cui soci sono tutti enti pubblici. Nello statuto è prevista la possibilità che i soci contribuiscano al perseguimento dei fini sociali mettendo a disposizione prestazioni lavorative dei propri dipendenti. ProdAl, dunque, può utilizzare a titolo gratuito detto personale per la realizzazione di progetti a finanziamento pubblico ed i relativi costi sono considerati a tutti gli effetti come costi della Società consortile.
Il Reg. CE 1083/2006 all'Articolo 56 sancisce che "i contributi in natura,… possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché: … il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi."
Il Reg. CE 284/2009 all’Articolo 1 comma 3 sancisce "i contributi in natura … possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo."
L’Art. 56 del Reg. CE 1083/2006, che trova attuazione in Italia con il DPR 196/2008 all’Art. 2 - Spese effettivamente sostenute, stabilisce: "Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 … i contributi in natura .. alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8." Ed ancora "7. I contributi in natura afferenti all'operazione sono assimilati alle spese ammissibili purché: … in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;..."
In base a quanto previsto dalla normativa riportata, ProdAl negli anni ha rendicontato nei progetti finanziati a valere su fondi nazionali (MISE, MAE) e regionali (POR) costo del personale dipendente delle strutture socie, esponendo tale costo quale quota di cofinanziamento, valorizzandone il costo attraverso le buste paga regolarmente quietanzate dagli enti soci.
Se il progetto presentato da ProdAl a valere di tale Bando dovesse essere tra quelli approvati e finanziati viene riconosciuta dal MIUR tale modalità di rendicontazione?
Nel confermare che ai sensi dell'articolo 6, comma 5, si considerano costi del soggetto proponente quelli per i quali sia previsto nell’atto costitutivo della forma associata l’utilizzo del personale e delle strutture degli associati, si richiamano i limiti di intensità di aiuto indicati all'articolo 6, comma 1 dell'Avviso. Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso stesso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, inoltre, alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#596
Nel caso di una Società Consortile a responsabilità limitata, sono ammissibili, oltre alle spese sostenute per il proprio personale (adibito alla ricerca) assunto a tempo determinato e/o indeterminato, anche quelle sostenute da propri consorziati (imprese) per il proprio personale, assunto a tempo determinato e/o indeterminato, adibito alla ricerca stessa?
Si rinvia al riguardo a quanto previsto all'articolo 6, comma 5.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#595
Una Società Consortile (Distretto Tecnologico - PMI - SCARL) a partecipazione Pubblico-Privata propone un Progetto insieme ad altri Soggetti con cui andrà a formare il Partenariato Pubblico-Privato nel rispetto dell’Art. 4, commi 2 e 3 del Bando.
Tale Società intende avvalersi, ai sensi del proprio Statuto, delle risorse dei propri Soci Consorziati (es: il Socio “A-Pubblico” e il Socio “B-Privato”).
Il “Soggetto Proponente” (e nel caso di aggiudicazione Beneficiario) risulta la Società Consortile stessa (come peraltro confermato dalle FAQ: #465, #376), e come tale può presentare al massimo 2 progetti per ogni Area di specializzazione.
I Soci Consorziati “A-Pubblico” e “B-Privato” che svolgono le attività di Progetto saranno invece i “Soggetti Attuatori” del Progetto.
La Società Consortile è tenuta (Art. 4, comma 10) ad indicare nel Capitolato i Soggetti “A-Pubblico” e “B-Privato”, dettagliandone attività, costi e localizzazione. Inoltre (Art. 6, comma 5) i costi sostenuti da tali “Soggetti Attuatori” si considerano costi della Società Consortile stessa.
Pertanto i Soggetti Attuatori “A-Pubblico” e “B-Privato” svolgeranno le attività e rendiconteranno i propri costi “come se fossero della Società Consortile”.
Si richiede conferma circa la correttezza di tale narrazione.
Si richiede inoltre una chiara conferma circa il fatto che il progetto in questione NON rientra nel computo (MAX 2 Progetti per Area) dei Soci Consorziati “Soggetti Attuatori”: cioè il Socio “A-Pubblico” e il Socio “B-Privato” possono comunque presentare come Soggetti Proponenti altri 2 Progetti nella stessa area di specializzazione del progetto in questione?
Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, si considerano costi del soggetto proponente quelli per i quali sia previsto nell’atto costitutivo della forma associata l’utilizzo del personale e delle strutture degli associati.
Si dà conferma, inoltre, di quanto riportato alle risposte #465 e #376, pertanto il numero massimo di due partenariati pubblico-privati per ognuna delle 12 Aree attiene a ciascuno soggetto proponente.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#586
I costi del personale che possono essere caricati sul progetto includono IRAP?
Così come previsto dall'articolo 6, comma 4 del DM 593 del 2016, il rimborso IRAP non è riconosciuto .
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#582
In relazione alla domanda #441, relativa alla data di decorrenza delle spese, le spese saranno ammissibili se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la conclusione del progetto e quindi eventualmente all'interno di un periodo che potrebbe essere superiore ai 30 mesi considerando una data di inizio del progetto posticipata di qualche mese rispetto alla data di presentazione della domanda (coincidente con l'eventuale comunicazione dell'assegnazione dei fondi)?
Con riferimento alla data di decorrenza delle spese, i costi ammissibili decorrono, così come previsto dall'articolo 13, comma 5 del DM 593 del 2016, dalla data indicata nel decreto di concessione. Tale data non potrà essere antecedente al novantesimo giorno e successiva al centottottantesimo giorno, entrambi i termini a far data dalla presentazione della domanda.
Rispetto alla durata massima del progetto, si conferma quanto riportato all'articolo 5, comma 7.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#572
Chiedo conferma del fatto che in relazione all'articolo 6 comma 2 lettera g, il limite massimo del 20% su cui calcolare i costi di esercizio (inclusi materiali e forniture) sia riferito alla somma delle lettere a), b), c), ed e), ovvero includa i costi della ricerca contrattuale e non i costi dei terreni (lettera d)).
Si precisa che i costi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g) sono determinati nel limite massimo del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b) c) e d).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#571
Dal momento che l'agevolazione prevede un contributo alla spesa del 50% per i costi relativi alla Ricerca Industriale e del 50% per i costi relativi allo Sviluppo Sperimentale (nello specifico nel caso dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 4 e diversi dalle PMI e dalle Grandi industrie), si può coprire il cofinanziamento restante con ore/persona?
Si richiamano i limiti di intensità di aiuto indicati all'articolo 6, comma 1. Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#567
I costi per ricerca contrattuale, servizi di consulenza e i servizi equivalenti di cui alla lettera e) punto 2 dell'art. 6 del bando se resi da una Università del Centro-Nord terza rispetto al Partenariato vengono comunque calcolati nel limite del 20% dei costi previsti al punto 5 dell'art. 5 (ovvero il limite di costi per attività realizzate nelle Regioni del Centro-Nord)?
I costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Rispetto alla localizzazione delle attività da realizzare si richiama quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#564
Relativamente alla partecipazione delle Università è richiesto un cofinanziamento pari al 50% dei costi totali ammissibili.
Tale cofinanziamento può essere costituito dalla valorizzazione del costo del personale strutturato dell'Ateneo proponente?
E' prevista la non ammissibilità dell'IRAP per il costo del personale inserito sia a cofinanziamento che a carico del progetto?
In una precedente FAQ si parla di linee guida di prossima emanazione per i cofinanziamenti in natura, quando saranno pubblicate?
Si richiamano i limiti di intensità di aiuto indicati all'articolo 6, comma 1. Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
Per il rimborso IRAP si rimanda all’articolo 6 comma 4 del DM 593/2016.
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#521
Il cofinanziamento del 50% dei costi considerati ammissibili da parte dell'Università può essere coperto da ore/persona?
Si richiamano i limiti di intensità di aiuto indicati all'articolo 6, comma 1. Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#514
In riferimento all'art. 5, comma 3, in quale modalità deve essere sostenuta la quota non inferiore al 20% del totale dei costi? Si tratterebbe di spese del personale/attrezzature/fabbricati/ecc. oppure fondi direttamente versati dall'Università/Ente?
La percentuale indicata si riferisce alla quota minima dei costi complessivi ammissibili, di cui all'articolo 5 comma 1 dell'Avviso, che devono essere sostenuti direttamente da Università e/o Enti Pubblici di ricerca. Per la tipologia dei costi ammissibili si rinvia all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso.
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#513
Con riferimento all’art. 6 dell’Avviso che fissa le intensità di aiuto per le spese di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo, in considerazione del disposto dell’art. 25, comma 6 del Reg. UE 651/2014, si chiede conferma dell’applicazione delle maggiorazioni in quest’ultimo previste.
Si rimanda all'articolo 6, comma 1 dell'Avviso per la definizione dei limiti massimi tassativi concedibili per l'intensità di aiuto.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#511
Con riferimento all’art.6 dell’Avviso, ed in particolare al comma 2, si chiede conferma che il personale contrattualizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è assimilato al personale dipendente.
Al riguardo si rimanda alla successiva emanazione delle Linee guida.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#508
Con riferimento al bando PON del 13-07-2017, se si intende focalizzare la attenzione su nuovi prodotti=nuove pavimentazioni, se si intende, quindi, costruire prototipi/linee pilota per la relativa convalida con condizioni realistiche di carico/traffico (esempio: autostrada o strada esistente), quale e’ la voce di costo di pertinenza? In altri termini il costo di queste pavimentazioni/linee pilota e’ riconducibile ai costi di cui al punto g?, oppure c?, oppure d? dello articolo 6 del decreto (considerato che sorgeranno su suoli da non acquistare, poichè già di proprietà)?
Si rimanda in proposito all'articolo 6, comma 2, precisando che le valutazioni in merito alla coerenza, congruità e pertinenza dei costi sono rimesse agli Esperti Tecnico Scientifi ed Economico Finanziari.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#507
Nel caso di soggetti proponenti in forma associata di cui al comma 5 articolo 6 dell'Avviso, i costi di personale degli associati sono ammissibili purché il personale in questioni operi presso la sede del proponente (mediante opportuno accordo tra le parti) oppure il costo del personale è ammissibile anche se quest'ultimo presta il proprio servizio presso la sede abituale dell'associato?
Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, si considerano costi del soggetto proponente quelli per i quali sia previsto nell’atto costitutivo della forma associata l’utilizzo del personale e delle strutture degli associati.
Con riferimento alla partecipazione di un soggetto proponente in forma associata si rimanda, altresì, all'articolo 4, comma 10, lettera b) dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#505
E' possibile imputare al progettocosti sostenuti sul proprio fondo ordinario e legati alla realizzazione del progetto?
Si rimanda al riguardo alle categorie di costi indicati all'articolo 6, comma 2 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#501
I costi non coperti da agevolazione in che modo possono essere cofinanziati? Il cofinanziamento può essere solo di natura finanziaria (sostenendo spese per la realizzazione del progetto, da portare a rendicontazione con giustificativi di spesa o fatture quietanzate), oppure anche in conto economico, ovvero valorizzando l’ammortamento di beni già in possesso dei soggetti proponenti, (ad esempio, se si utilizza un locale, può essere imputato l’importo dell’affitto per il periodo di realizzazione del progetto e per il tempo di utilizzo del bene)? Altrettanto le utenze sempre in quota parte per lo svolgimento delle attività?
Il beneficiario dovrà dimostrare di aver speso il 100% dei costi del progetto conformemente alle prescrizioni dell'Avviso e della normativa vigente nazionale e comunitaria. Si rinvia, comunque, alle linee guida di prossima emanazione.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#500
Possono partecipare al Partenariato imprese fornitrici di macchinari, attrezzature, nuove tecnologie necessari all’implementazione del progetto? In tal caso, possono essere acquistati macchinari/attrezzature/soluzioni ICT da un soggetto interno al partenariato?
Per l'identificazione dei soggetti ammissibili si rimanda all'articolo 4, comma 1 dell'Avviso.
Riguardo all'acquisto di macchinari e attrezzature si rinvia alla emanazione delle linee guida che disciplineranno le modalità di rendicontazione delle spese. Resta inteso che i costi evidenziati in domanda saranno oggetto di valutazione rispetto alla relativa congruità così come previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b) iv.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#492
Si chiede se sia ammissibile la partecipazione di un soggetto aderente ad una forma associata (ad es. consorzio o società consortile), qualora non vi sia previsione nell’atto costitutivo dell’utilizzo del personale e delle strutture degli associati, e qualora ammissibile, come debbano venir considerati i costi dallo stesso sostenuti.
L’Avviso ci sembra poco chiaro sul punto. L’art. 6, comma 5 dell’Avviso fa riferimento a tale previsione, stabilendo che, ove sussistente, i costi sostenuti dagli associati si considerano costi del Soggetto Proponente; invece, l’art. 10 comma 1, lettera b) prescinde dal riferimento alla necessità di previsioni nell’atto costitutivo, in relazione alla prescrizione di un’indicazione in capitolato dei soggetti attuatori tra coloro che aderiscono alla forma associata, della corrispondente attività e della localizzazione della stessa.
Qualora non vi sia previsione nell’atto costitutivo dell’utilizzo del personale e delle strutture degli associati i costi sostenuti dal soggetto aderente alla forma associata rientrano nelle categoria indicata all'articolo 6, comma 2, lettera e)
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#487
E' in De Minimis?
Si rinvia al riguardo all'articolo 6, comma 1 dell'Avviso.
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#485
"nei limiti del 25% incrementabile sino ad un massimo del 50% per le PMI": incrementabile a che condizioni?
Si rimanda alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 6 e 7 del Regolamento (UE) 651/2014.
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#484
Il finanziamento come è strutturato? Fondo perduto o tasso agevolato?
I progetti sono ammessi all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa.
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#471
L'avviso n. 1735 del 13/07/2017 precisa nelle premesse quanto segue:
VISTA l’attività del gruppo di lavoro congiunto istituito tra l’AdG del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (MIUR), l’AdG del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 (MISE) e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale al fine di applicare quanto previsto dall’art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’adozione di opzioni semplificate di costi unitari con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi FESR;
CONSIDERATA la volontà del MIUR di avvalersi di tali opzioni di costi semplificati nel rispetto della normativa di riferimento per la rendicontazione dei costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati da fondi della programmazione europea e nazionale;
tuttavia, al punto 2 lettera a) dell'Articolo 6 - Spese e costi ammissibili non viene fatto riferimento ai criteri di determinazione e ammissibilità dei costi ed in particolare alle modalità di calcolo delle spese di personale.
Inoltre, non risultano disponibili disposizioni in merito a "costi semplificati" adottati dal MIUR in merito a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Si prega pertanto di precisare se nell'ambito del citato avviso, oltre alla consueta modalità di determinazione delle spese di personale "a costi reali", si intenda dare la possibilità ai proponenti di optare per la modalità "a costi standard".
Si chiede inoltre di precisare se tale possibilità, nonchè le modalità di applicazione dei metodi di calcolo delle spese di personale, verranno chiarite in eventuali apposite linee guida per la candidatura delle proposte progettuali e se la Direzione prevede di pubblicare nel portale "Sirio" tali linee guida ed ulteriore modulistica atta a fornire al MIUR i dati necessari per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti e della proposta progettuale e, se del caso, con quali tempistiche.
Si riporta di seguito la posizione dell'Autorità di Gestione PON Ricerca & Innovazione:
“Ai fini della determinazione delle spese di personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni comunitarie che prevedono le opzioni di semplificazione di cui al regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi comunitari e del più recente regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, si conferma l’utilizzo delle tabelle standard di costi unitari così come previsto dall’avviso in oggetto e dalle linee guida al DM 593/2016. Riguardo alle modalità di rendicontazione di tali costi si rimanda alle informazioni che saranno pubblicate sullo sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio)”.
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#460
Con riferimento alla lettera e) punto 2 dell'art. 6 del bando, è possibile che i servizi di consulenza e i servizi equivalenti siano resi da una Università del Centro-Nord ad un Soggetto proponente, sia questo un Ateneo o un'azienda? L'Università del Centro-Nord in questo caso non sarebbe partner del progetto.
I costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti; devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'art.6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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#447
Sono ammissibili le spese di trasferta?
Si rimanda, al riguardo, alle linee guida di prossima emanazione.
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#446
Nel calcolo della percentuale massima del 20% dei costi per la fornitura di servizi utilizzati per l’attività di ricerca, ci si riferisce oltre che alle spese del personale, strumenti e attrezzature e fabbricati, anche ai costi per la ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e licenze? (Art.6 comma 2 e)
I costi di cui all'art. 6, comma 2, lettera e) non devono superare la quota massima del 20'% delle spese ammissibili di cui all'art.6, comma 2, lettera a), b) c) e d).
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#445
La ricerca contrattuale può essere commissionata a società affiliate ad una Grande Impresa proponente? (art.6 comma e)
Si conferma che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; tali costi devono essere, inoltre, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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#444
Per le Grandi Imprese la percentuale di contributo per l’attività di Sviluppo Sperimentale può essere incrementata fino al 40% nel caso in cui sia previsto un adeguato piano di disseminazione dei risultati? (art. 6 comma 1 b. i.)
Si rimanda, in proposito, al rispetto delle condizioni di cui all'art. 25, comma 6 e 7 del Regolamento (UE) 651/2014.
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#443
E’ prevista una percentuale minima di Sviluppo Sperimentale? (art. 5 comma 2)
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Avviso, l'ammontare totale dei costi ammissibili di ricerca industriale deve prevalere sull'ammontare totale dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.
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#442
Art. 6 comma 2 lettera f) le spese generali supplementari imputate con calcolo pro-rata in rapporto alle spese di personale devono essere dimostrate?
Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività e che
vengano imputate con calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. La percentuale sarà determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale, sulla base dei dati contabili riferiti all’ultimo bilancio approvato, intercettato dal SAL oggetto del rendiconto, ovvero dall’ultimo bilancio utile. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi. Resta comunque inteso che la percentuale così determinata si applicherà solo nel caso in cui il suo valore non sia superiore al 20%.
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#439
Sono ammissibili costi per la ricerca contrattuale commissionata anche all’estero?
Si conferma che i costi per la ricerca contrattuale nonché i costi per i servizi di consulenza e per i servizi equivalenti devono essere sostenuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti, ove applicabile; tali costi devono essere, inoltre, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e non devono superare la quota massima del 20% delle altre spese ammissibili indicate all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
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#438
I costi per la ricerca contrattuale sono da imputare all’area geografica in cui ha sede operativa il soggetto committente o all’area geografica in cui viene svolta l’attività richiesta?
Fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 4 e 5 e all'articolo 6, comma 2, lettera b) dell'Avviso, i costi menzionati sono da imputare all’area geografica dove ha sede operativa il soggetto committente.
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#435
Gli strumenti e attrezzature (Art. 6 comma 2 lettera b) devono obbligatoriamente essere nuovi di fabbrica?
Si rimanda alle linee guida di prossima emanazione.
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#433
Possono concorrere al rispetto del limite del 20% dei costi a carico delle Università e degli EPR (Art. 5 comma 3) anche le consulenze commissionate dagli altri partner verso le stesse Università ed EPR?
Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 dell'Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#422
Con riferimento all'art. 5 - Requisiti dei progetti - commi 4 e 5: un organismo di ricerca pubblico con unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o in transizione ed unità operative nelle Regioni del centro-nord, nell'ambito di uno stesso progetto, può svolgere l'attività progettuale nella misura pari all'80% del totale costi ammissibili esposti in domanda nell'ambito della propria unità operativa ubicata nella Regione meno sviluppata e/o in transizione e in misura non superiore al 20% nell'ambito della propria unità operativa ubicata nella Regione del centro-nord?
Si rinvia all'art. 5, comma 4 e 5 dell'Avviso, precisando che le percentuali si riferiscono al totale dei costi ammissibili esposti in domanda e che la parte del progetto realizzata nelle Regioni del Centro - Nord deve rispettare quanto previsto dal medesimo articolo 5.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#418
Spett.le MIUR,
in relazione al comma 2 dell’art.6 “spese e costi ammissibili” dell’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” si chiede il seguente chiarimento :
- nel caso di un Consorzio nazionale interuniversitario di ricerca no-profit i cui membri siano esclusivamente Università è considerato ammissibile l’utilizzo e la rendicontazione delle ore di labour effettuate dal personale universitario (dipendente delle Università stesse) nella categoria di spesa denominata “spese di personale”?
Il capoverso identificato dalla lettera a) del comma 2 dell’art.6 indica “ le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, ecc… che risultino in rapporto con il soggetto beneficiario…” è riferibile a un rapporto di afferenza e di collaborazione attivato a seguito di convenzioni o accordi di collaborazione in atto da tempo tra il soggetto proponente e l’Università membro dello stesso?
Si rimanda al riguardo all'articolo 6, comma 5 dell'Avviso.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#389
Nel caso l'azienda A partecipi al bando può rendicontare costi di personale distaccato da un’altra azienda (B) del gruppo, ovvero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall'azienda B controllata al 100% dall'azienda A?
Si rimanda al riguardo all'articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Avviso.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#379
Tra i costi agevolabili sono contemplati i fabbricati. Si chiede sono finanziabili l'acquisto di un immobile e la sua completa ristrutturazione, attesa l'utilità dello stesso ai fini del progetto?
Si rimanda alla sezione delle linee Guida al DM 593/2016 relativamente alla sezione 3.6.4.1 LE SPESE AMMISSIBILI, categorie c) COSTI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI ed e) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI DERIVANTI DAL PROGETTO.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#375
Le risorse (personale, strumenti e attrezzature, fabbricati, terreni) considerate ammissibili nell’art. 6, comma II, sono valorizzabili, in relazione alla quota di utilizzazione nel progetto, anche se già appartenenti al soggetto proponente?
Si rimanda alla sezione delle linee Guida al DM 593/2016 relativamente alla sezione 3.6.4.1 LE SPESE AMMISSIBILI, categorie a) SPESE DI PERSONALE, b) COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE e c) COSTI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#372
E' possibile conoscere il TRL che dovranno avere i dimostratori che saranno sviluppati nei progetti?
L’Avviso non fornisce indicazioni relative TRL. Per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale si rimanda a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettere e) e f) dell’Avviso.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#365
Si chiede un chiarimento sulla maggiorazione dell’intensità di aiuto richiedibile dalle “imprese” al fine di verificare se è possibile applicare il comma 6 dell’art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014 sia ai costi di ricerca industriale sia a quelli di sviluppo sperimentale beneficiando delle maggiorazioni previste per la dimensione aziendale e per il coinvolgimento della PMI/Organismo di ricerca. Va notato, al riguardo, che applicando il comma 6 dell’art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014 sia ai costi di ricerca industriale sia a quelli di sviluppo sperimentale, l’intensità di aiuto massima è pari all’80%.
Si chiede di confermare se gli “Organismi di ricerca” possono beneficiare della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista per le imprese di piccola dimensione e se l’intensità massima di aiuto richiedibile è pari all’80%.
Si rimanda al riguardo a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 dell'Avviso.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#362
Per la valorizzazione dei costi di personale si fa riferimento ai costi orari dei singoli ricercatori dipendenti dai soggetti proponenti? o sono previste altre modalità?
Si rimanda al riguardo alle linee guida di prossima emanazione.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#350
L'art.5 comma 3 del dm 1735/2017 prevede per le università l'obbligo di co-finanziare il progetto per un ammontare non inferiore al 20%.
Chiedo cortesemente conferma in merito alla possibilità che la quota "Direttamente sostenuta da università" possa essere formulata in termini di ore/uomo del personale coinvolto nel progetto.
Si rinvia alla corretta formulazione dell’Avviso in forza della quale le Università hanno l’obbligo di cofinanziare il progetto in una misura pari al 50%. La percentuale indicata si riferisce alla quota minima dell’ammontare totale dei costi ammissibili che deve esser sostenuta da Università e/o Ente pubblico di ricerca.
Per il cofinanziamento in natura si rimanda alla successiva emanazione delle Linee guida.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
#349
Anche i progetti realizzati da Partenariati con sede al Nord devono necessariamente prevedere ricadute sulle regioni meridionali?
Ai sensi dell'art.5, comma 5 dell'Avviso, un soggetto proponente che non abbia unità operative nelle Regioni del Mezzogiorno può partecipare nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, purché la parte del progetto realizzata nelle Regioni del Centro - Nord rispetti quanto previsto dal medesimo articolo.