Cluster Tecnologici Nazionali - D.D. 257/Ric. del 30/05/2012

Lista F.A.Q.



SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 16/03/2018
#1261
 

Nel progetto sono previste attività relative all'allestimento e alla conduzione di campi sperimentali affidate a soggetti terzi (fornitori di una prestazione). Tali attività (in considerazione della necessità di comparare areali diversi) sono condotte anche in Regioni diverse rispetto a quella del soggetto beneficiario che richiede la fornitura, pertanto, si richiede quanto segue. 1. E' corretto imputare tali costi alla voce F.1 - Materiali e Forniture? 2. Tali costi devono ricadere nella Regione in cui svolge l’attività il beneficiario del finanziamento oppure nella Regione dove opera il fornitore della prestazione?

 
Ai sensi dell’Avviso e della normativa di riferimento, trattandosi di fornitura di beni/servizi appositamente predisposti ai fini della ricerca/sviluppo sperimentale, i relativi costi sono rendicontabili nella voce C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.

Si rammenta che tale voce di costo dovrà comunque rientrare nei requisiti/vincoli finanziari previsti dall'Avviso per i servizi di consulenza (art. 4 comma 12 lettera c).

In ogni caso, i costi relativi ad attività affidate a terzi e/o forniture erogate da terzi dovranno essere imputati territorialmente nella Regione in cui ha sede il beneficiario, qualunque sia la sede del soggetto terzo affidatario.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 22/12/2017
#1181
 

Si richiede di conoscere l'ultima data utile per quietanzare i costi da rendicontare sull'ultimo SAL, relativamente ad un progetto finanziato esclusivamente su fondi FAR, per il quale è stata concessa proroga fino al 31 dicembre 2017.

 
Secondo quanto previsto nel documento Linee Guida/Sezione III - Criteri di ammissibilità dei costi, tutti i costi devono essere quietanzati nel semestre di riferimento del SAL oggetto di rendicontazione. Solo in sede di rendicontazione dell'ultimo SAL, i soggetti beneficiari avranno a disposizione un periodo massimo di 60 giorni dal termine del semestre, entro i quali provvedere a chiudere i circuiti finanziari e quindi quietanzare tutte le fatture e/o i documenti di valore equivalente.
A tal proposito si veda nell’apposita sezione di SIRIO: FAQ in itinere (dal 15 febbraio 2017) / SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE / B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE/Faq n. 322.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 14/12/2017
#1121
 

Le linee guida per la rendicontazione precisano che il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti (incarichi, fatture, buste paga ecc.) nonché nella causali dei relativi pagamenti. Il CUP è stato fornito al momento del primo decreto di concessione e cioè a gennaio 2014 data successiva all’avvio del progetto. Per i documenti emessi in data precedente è possibile riportare il timbro anche per mezzo di un timbro? E qualora un documento emesso in data successiva all’assegnazione del CUP per errore non riporti tale codice è possibile considerarlo ammissibile apponendo tale codice tramite timbro?

 
La documentazione di spesa priva di CUP, emessa in data antecedente all’assegnazione dello stesso, deve essere comunque costituita dalle tipologie di documenti indicate nelle Linee Guida/SEZIONE II – Rendicontazione della spesa/Principi generali della rendicontazione. In ogni caso, sarà cura dei soggetti preposti alla verifica della rendicontazione stabilire l’ammissibilità dei costi sulla base della medesima documentazione disponibile.
A tal proposito si veda nell’apposita sezione di SIRIO: FAQ in itinere (fino al 14 febbraio 2017) / SEZ. III Criteri di ammissibilità dei costi/ B. Ammissibilità dei costi / FAQ n. 79.
Non è, pertanto, possibile apportare mediante timbro il codice CUP, sulla documentazione di spesa emessa precedentemente all’assegnazione dello stesso CUP.
I costi giustificati mediante documentazione di spesa, emessa successivamente all’assegnazione del CUP e priva del medesimo codice non possono essere ammessi a rendicontazione.
A tal proposito si veda nell’apposita sezione di SIRIO: FAQ in itinere (fino al 14 febbraio 2017) / SEZ. IV – Le spese ammissibili: tipologia e modalità di rendicontazione / B. Modalità di rendicontazione / FAQ n. 3.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 27/10/2017
#1081
 

Ai fini della rendicontazione finale di progetto, su quale percentuale deve attestarsi la spesa complessiva per il riconoscimento definitivo delle agevolazioni? E’ prevista una percentuale minima di rendicontazione?

 
La spesa complessiva di progetto deve attestarsi sul requisito minimo di euro 10.000.000,00 (art. 4 comma 3 dell’Avviso) o all’eventuale minor valore individuato nel Decreto di Concessione delle agevolazioni. Pertanto, i requisiti/vincoli previsti dall’Avviso devono risultare assolti anche in fase di attuazione e a conclusione del progetto, sulla spesa rendicontata e ammessa ad agevolazione. Nel caso di costi non sostenuti a motivo di intervenute economie di progetto, le stesse dovranno essere opportunamente rappresentate, valorizzate e documentate nei rapporti tecnici di rendicontazione. Solo in questa eventualità, previa valutazione istruttoria, i costi non sostenuti potranno concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo di spesa.
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B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 14/12/2017
#1044
 

Posto che gli strumenti e le attrezzature sono imputabili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, che i costi sono rendicontati secondo il criterio di cassa e che i SAL devono essere presentati con cadenza semestrale sottoponiamo il seguente quesito. Un'attrezzatura è stata acquistata nel 2015 ma pagata nel 2017, rispettando il criterio di cassa tale fattura potrà essere imputata al progetto nel 2017 (ad avvenuto pagamento). Nel semestre di competenza dell'anno 2017 si registreranno anche le quote di ammortamento (di utilizzo) dell'attrezzatura per l'anno 2015 e 2016 o tali quote potranno essere rilevate nei semestri di competenze dei rispettivi anni?

 
Ai sensi del D.M. 593/2000, “Note per la redazione della documentazione”/punto 6, “Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino".

Il criterio di cassa va rispettato, quindi, anche con riferimento alla rendicontazione delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate per il progetto.

Fermo restando la valutazione di pertinenza e congruità della spesa da parte di ETS e IC, le quote di utilizzo - calcolate secondo quanto previsto dalle Linee Guida – Sez. IV / B.1 – Costi degli strumenti e delle attrezzature (pag. 23) – saranno ammissibili a rendicontazione a decorrere dal semestre di riferimento del pagamento della relativa fattura di acquisto ovvero, nel caso di specie, dall'anno 2017.
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B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 15/11/2017
#783
 

In merito alle spese da rendicontare, ci sono dei vincoli da rispettare legati ad una percentuale MIN di spesa rispetto alla quota ammessa/budget?

 
Per la risposta, si rinvia alla FAQ # 1081.

Si fa, inoltre, presente che ciascun soggetto beneficiario è tenuto alla realizzazione delle attività previste da capitolato – secondo il cronoprogramma approvato – e al conseguimento dei relativi obiettivi progettuali, sostenendo e rendicontando la spesa che è stata ritenuta congrua e pertinente, come da ultimo Decreto di concessione approvato. Nel caso di eventuali intervenute “economie di spesa”, le stesse dovranno essere opportunamente rappresentate, valorizzate e documentate nei rapporti tecnici di rendicontazione e saranno oggetto di valutazione istruttoria.
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B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 27/10/2017
#744
 

Nel calcolo degli indicatori fisici presente nel file di rendicontazione, nella parte relativa alle “giornate uomo complessivamente attivate” della formazione cosa va indicato? Quali sono le figure da considerare? Tutor, stagisti, risorse amministrative?

 
Nella parte relativa alle “giornate uomo complessivamente attivate” nella formazione va indicato il numero complessivo di giornate di lavoro (prestate a qualsiasi titolo), dall'inizio del progetto di formazione alla data di fine periodo del SAL di riferimento (inserita nel campo "Periodo di spesa al" nel foglio "Domanda" della cartella.EXE del SAL di riferimento - Vedasi foglio istruzioni Cartella.EXE di rendicontazione)
Le figure da considerare sono quelle che svolgono attività di docenza e tutoring nonché di coordinamento e gestione finalizzate allo svolgimento del progetto formativo previsto dal capitolato tecnico approvato.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 27/10/2017
#743
 

Se nel decreto di concessione non sono stati ammessi costi di spese generali per RI&SS , la voce del costo del personale docente può essere incrementata del costo relativo alle spese generali?

 
Nell'ambito di una rimodulazione di progetto, la voce di spesa “Personale docente” può essere incrementata delle spese generali sostenute, strettamente connesse alle attività formative, nella misura massima del 50% del totale della stessa voce di costo “Personale docente”. Ovviamente, la rimodulazione sarà soggetta a specifica verifica dei vincoli previsti dall'Avviso e alla necessaria valutazione istruttoria.
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B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 16/10/2017
#735
 

Si fa riferimento ad una fattura a saldo di una convenzione tra il Soggetto beneficiario e il relativo Soggetto terzo. Quest’ultimo, in data 30 agosto 2017, ha contabilizzato la fattura nei propri registri contabili. Successivamente il loro sistema informatico interno, per cause tecniche, ha rifiutato la firma elettronica sulla fattura nonostante i tentativi ripetutisi fino al 31 agosto. Infine la fattura è stata accettata ed emessa dal loro sistema informatico in data 1 settembre e pertanto è stata rifiutata dal Soggetto beneficiario in quanto riportava una data oltre la scadenza del progetto che è il 31 agosto 2017. Il Soggetto terzo è quindi costretto a riemettere una nuova fattura che avrà ovviamente una data oltre la scadenza del progetto. Si chiede se questo Soggetto beneficiario, accettando la nuova fattura e pagando il saldo della convenzione, potrà rendicontarla e se tale spesa sarà ammessa a rendicontazione.

 
Ai sensi del D.M. 593/2000, “Note per la redazione della documentazione”, punto 6, “Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino. Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio al soggetto convenzionato del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 60 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso”.

Pertanto la fattura in questione non è ammissibile alla rendicontazione.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#581
 

Un socio lavoratore NON Amministratore e NON appartenente al CDA con contratto parasubordinato o incarico con partita IVA che NON svolge normalmente attività di gestione/amministrazione in azienda, di cui è socio, può essere rendicontato (nella voce di spesa pertinente) per le attività di ricerca e sviluppo a costi reali e non nella forma di contributo in natura?

 
In linea generale, secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili” – Sez. IV / A.3 – Contributi in natura, si conferma che i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività progettuali da parte dei soci assunti con contratto di tipo parasubordinato o con contratto di natura professionale (Partita IVA) possono essere rendicontati alle condizioni di seguito specificate.
a) Nel caso di socio lavoratore che svolga attività di gestione/management legate all’amministrazione dell’impresa con cariche sociali, le attività progettuali – svolte a titolo gratuito – devono essere rendicontate come contributo in natura, nella voce di costo A.3 – Contributi in natura.
b) Nel caso di socio lavoratore con cariche sociali assunto con contratto di natura professionale, le attività progettuali svolte possono essere rendicontate – dietro emissione di regolare fattura – alla voce di spesa C.2 – Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti / Professionisti con partita IVA.

Resta inteso che, ai sensi della Nota MIUR n. 11305 del 8 novembre 2002, avente ad oggetto “Ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del CDA”, sono da considerarsi inammissibili i costi sostenuti per le attività svolte dall’Amministratore Unico, da tutti o dalla maggioranza dei membri del CDA, dal socio accomandatario delle società in accomandita. In tutti gli altri casi, invece, sono ammissibili i costi sostenuti per le attività svolte a patto che si tratti di evento eccezionale e che l’incarico sia affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione o direttamente dall’Assemblea, dal cui Libro dei verbali risultino le seguenti condizioni:
• l’amministratore si è astenuto dalla votazione;
• la procedura di affidare incarichi agli amministratori/soci è conforme alle norme statutarie;
• le motivazioni eccezionali e le competenze del consigliere/socio che giustificano l’incarico;
• le attività da svolgere e l’arco temporale previsto;
• il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto all’emolumento consiliare, deve essere allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto finanziato.

Inoltre, nel caso di soci lavoratori senza cariche sociali che hanno svolto attività sulla base di un contratto specifico, stipulato per il progetto stesso (parasubordinato e/o a partita IVA), si potrà procedere alla rendicontazione a costi reali, nelle rispettive voci di costo (A.2 – Personale non dipendente oppure C.2 - Professionisti con partita IVA), soltanto nel caso in cui siano rispettate e documentate le seguenti condizioni specifiche:
- per i soci a progetto, la sussistenza di tutta la documentazione prevista dalle Linee Guida – Sez. IV / A.2 – Personale non dipendente (pagg. 19-20);
- per i soci a partita IVA, oltre alla documentazione prevista dalle Linee Guida – Sez. IV / C.2 – Professionisti con partita IVA (pagg. 28-29), anche la sussistenza delle condizioni di specifica competenza, di corretta procedura di selezione e di obbligatoria comunicazione al MIUR del soggetto terzo selezionato, qualora non già comunicato in fase di presentazione della domanda, preventivamente allo svolgimento della relativa attività.

Nella fattispecie, pertanto, sarà compito di ETS e IC accertare la completezza e la regolarità dei requisiti richiesti in ordine alla ammissibilità della rendicontazione.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#580
 

Al fine di completare correttamente la compilazione del registro presenze della formazione del progetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Il soggetto industriale e l’università, che formano lo stesso dottorando, possono inviare separatamente i due moduli, in maniera complementare, per il riconoscimento delle relative spese oppure è necessario che sia solo l’università a presentare un unico registro delle presenze (per la formazione in università e per il training svolto in azienda)? 2) Per il riconoscimento dei costi del tutor aziendale, relativi al training on the job, è sufficiente produrre solo i relativi timesheet?

 
Premesso che lo schema di “Registro delle presenze giornaliere” dovrà essere conforme a quanto previsto dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili V. 2.0/ F) Costo dei destinatari della Formazione/ Documenti di spesa (pag. 51), nel caso specifico le attività formative potranno essere documentate secondo due registri di presenze complementari.

I costi sostenuti per le attività svolte dai Tutor aziendali dovranno essere rendicontati presentando i timesheet e la connessa documentazione, con le modalità previste dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili V.2.0/ A.1 – Personale dipendente/Documenti di spesa (pag. 37).
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#577
 

In relazione a quanto indicato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, lettera F) Costo dei destinatari della formazione (pag. 50-51), si richiede se, per la predisposizione delle schede di valutazione del partecipante, sia previsto un format particolare oppure se sia possibile predisporlo liberamente sulla base delle informazioni richieste.

 
La scheda di valutazione del partecipante alle attività di formazione professionale, prevista dalle Linee guida, potrà essere autonomamente predisposta sulla base delle informazioni richieste.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#574
 

Per la rendicontazione della voce di spesa “Spese generali” (prevista dall’art. 4, comma 12, lettera e) dell’Avviso), riferita sia ad attività di ricerca industriale sia ad attività di sviluppo sperimentale, si richiede se sia disponibile un modulo/file con le spese ammissibili.

 
Per la rendicontazione della voce di spesa prevista dall’art. 4, comma 12, lettera e) dell’Avviso, è disponibile il prospetto di calcolo delle “spese generali” nell’apposita sezione della piattaforma informatica SIRIO, al seguente link:

https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica_CTN_InItinere.aspx

SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#573
 

Si chiede chiarimento in merito alla modalità di rendicontazione di costi del personale pertinenti ad alcuni SAL pregressi. In seguito alle rateazioni di oneri sociali e previdenziali da noi dovuti concordate con Equitalia, ci troviamo ad avere periodi del 2015 e del 2016 in cui i versamenti non sono avvenuti regolarmente e sicuramente tali versamenti non sono stati effettuati nei periodi di pertinenza di ciascun SAL. In particolare, per quel che riguarda l'INPS, la rateazione si completerà entro il 24/06/2017 (data in cui i progetti saranno ancora in essere); mentre, per l'IRPEF, si stanno effettuando dei ravvedimenti operosi mese per mese. Possiamo rendicontare il costo del personale senza decurtazioni, dichiarando che i versamenti effettuati delle rate e dei ravvedimenti coprono gli oneri del personale rendicontato nei mesi di pertinenza dei SAL?

 
La normativa di riferimento dell’Avviso prevede che i costi sostenuti per gli oneri previdenziali, assistenziali e retributivi devono, in ogni caso, essere rendicontati per cassa, cioè nei SAL corrispondenti al periodo in cui sono effettivamente pagati e quietanzati. Gli oneri saranno rendicontati insieme al costo del personale soltanto se pagati dal soggetto beneficiario contestualmente alle retribuzioni di competenza.
Pertanto, nella fattispecie descritta, i costi del personale dovranno essere rendicontati al netto degli oneri previdenziali e contributivi mentre questi ultimi saranno rendicontati successivamente, nei SAL corrispondenti alle relative quietanze di pagamento.
Per tutte le casistiche e per gli aspetti di natura procedurale, si rimanda alle Note n. 7714 del 03/04/2014 e n. 4502 del 09/03/2016, a firma dell’Autorità di Gestione PON pro-tempore.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 19/07/2017
#322
 

Nel caso in cui un Progetto non abbia ancora contrattualizzato alla data di conclusione del Progetto stesso (proroga compresa), come devono comportarsi i beneficiari in merito alla quietanza delle fatture? Qual è la data ultima entro cui quietanzare le fatture per vedere riconosciute le spese in fase di rendicontazione?

 
Secondo quanto previsto nel documento Linee Guida/Sezione III - Criteri di ammissibilità dei costi, tutti i costi devono essere quietanzati nel semestre di riferimento del SAL oggetto di rendicontazione. Solo in sede di rendicontazione dell'ultimo SAL, i soggetti beneficiari avranno a disposizione un periodo massimo di 60 giorni dal termine del semestre, entro i quali provvedere a chiudere i circuiti finanziari e quindi quietanzare tutte le fatture e/o i documenti di valore equivalente.

SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#321
 

Il Manuale di Rendicontazione configura le forme di rapporto del personale docente (CoCoPro, o Dipendente). La recente riforma della normativa sul lavoro ha di fatto eliminato, per le aziende, la possibilità di avvalersi di collaboratori a progetto. Si richiede pertanto se è possibile usufruire di singoli professionisti (consulenti con partita IVA che emetteranno fattura o collaboratori occasionali), rendicontando alla voce “Costo del Personale Docente” per il programma di formazione.

 
L’utilizzazione di singoli professionisti:
- consulenti con partita IVA che emettono fattura;
- prestatori d’opera non soggetti al regime IVA (Prestazioni Occasionali);
potrà essere rendicontata solo nella voce di costo E.2 Altri servizi di consulenza, in coerenza con quanto previsto per le prestazioni di attività didattica (docenza e tutoraggio) fornite da soggetti diversi dalle strutture universitarie e/o dagli enti pubblici di ricerca (Linee Guida - release 2.0, pag. 48).
Qualora invece l’intervento formativo sia stato pianificato in capo al soggetto beneficiario, con l’utilizzazione di personale interno, si deve rappresentare quanto segue:
- prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sul lavoro, resta fermo l’obbligo di utilizzazione di personale dipendente o parasubordinato (ove non già richiesta e approvata la variante progettuale): in questo caso, non sono ammissibili costi di consulenza non previsti;
- dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sul lavoro, per l’utilizzazione di professionisti consulenti deve essere comunque garantito il rispetto della procedura di selezione – prevista al paragrafo 2 / Attività di formazione / Lettera E) Costi di servizi di consulenza – e la preventiva comunicazione di variazione al MIUR, per la necessaria approvazione;
- in ogni caso, il valore complessivo delle attività delegate non deve superare il 30% dell’importo della formazione in capo al soggetto beneficiario interessato.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#302
 

Qual è la dicitura da utilizzare per il timbro di annullamento della spesa? Esiste un’incongruenza fra: a) il nuovo format di timbro presente sul portale, b) la dicitura riportata nelle linee guida e c) l’indicazione contenuta in una FAQ del 6 aprile 2016.

 
Si conferma quanto già comunicato con la FAQ del 06/04/2016, che riporta le modalità e la dicitura per l’annullamento della spesa previsti dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili V.2.0:
“Pena l’inammissibilità della spesa, nella faccia a vista di tutti gli originali dei titoli di spesa, l’importo del documento di spesa deve essere annullato con un timbro ad inchiostro indelebile che riporta la denominazione Piano di Azione e Coesione e l’indicazione della Linea di Intervento che finanzia il progetto stesso. Il timbro suddetto deve essere realizzato in modo da prevedere uno spazio in cui inserire l’importo del documento di spesa e deve essere apposto senza inficiare la leggibilità del documento originale medesimo.”