SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A.DEFINIZIONI
Pubblicata il: 19/02/2018
#1221
Con riferimento alla circolare n° 12023 del 17/6/16 si chiede conferma che gli istituti della maggiorazione e della proroga si distinguono per il fatto che il primo non dà luogo ad una estensione del periodo rendicontabile mentre con una richiesta di proroga di 12 mesi il periodo rendicontabile passerebbe da 36 a 48 mesi.
Inoltre, si chiede conferma che entrambi gli istituti possano essere attivati su uno stesso progetto. Nel caso specifico di un progetto Cluster che abbia già ottenuto la maggiorazione di 12 mesi (36 mesi di progetto+12 mesi di maggiorazione),si chiede conferma di poter formulare richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi (36 mesi di progetto+12 mesi di maggiorazione+12 mesi di proroga), avendo così, ciascun partner, la possibilità di esporre costi per un totale di 48 mesi.
si conferma che la “maggiorazione della durata di progetto”, qualora ne ricorrano le condizioni di ammissibilità esplicitate nella Nota MIUR n. 12023 del 17/6/2016 , consente a ciascun soggetto beneficiario di portare a rendicontazione i 36 mesi di attività max prevista (pari alla durata max di progetto) ma in un arco temporale complessivo più esteso, determinato nell’atto con cui l’Amministrazione ha approvato la maggiorazione della durata (da 1 a 12 mesi max).
Si conferma che entrambi gli istituti (maggiorazione e proroga) possono essere attivati sul medesimo progetto, a condizione che per la proroga siano state fornite, valutate e approvate le adeguate motivazioni di carattere tecnico-scientifico.
Nella fattispecie rappresentata, in caso di approvazione della proroga – che dovrà essere oggetto di specifico decreto direttoriale di rettifica – le attività e i costi ammessi (di cui all’ultimo decreto di concessione o presa d’atto) potranno essere rendicontati fino a un max di 48 mesi, in un arco temporale complessivo di 60 mesi.
SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A.DEFINIZIONI
Pubblicata il: 01/09/2017
#589
La cointeressenza prevista dal quadro normativo di riferimento del bando si configura anche nel caso in cui il soggetto beneficiario è un consorziato e il proprio consulente il consorzio di appartenenza?
La cointeressenza è ravvisabile in tutti quei casi in cui tra i soggetti intercorrono comuni e stabili interessi di carattere strategico economico.
Pertanto tale rapporto di cointeressenza intercorre senz’altro tra i soggetti beneficiari consorziati e il consorzio di appartenenza (soggetto consulente).