SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 13/09/2018
#1554
Per le attrezzature acquistate in leasing, posto che:
• è possibile rendicontare esclusivamente i canoni pagati nel periodo di ammissibilità delle spesa;
• Il contratto di leasing può prevedere clausola di riacquisto oppure una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
Si pone il seguente quesito:
è possibile rendicontare tutti i canoni di leasing (pagati nel periodo di ammissibilità delle spesa) che si esauriscono in anticipo rispetto alla durata minima della vita utile del bene oggetto del contratto che prevede esplicitamente la clausola di riscatto?
Si, sono ammissibili a rendicontazione tutti i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili/Avviso 257/Ric.del 30.05.2012/SEZIONE IV/1.Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale/B.3. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature (pag.26).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 13/09/2018
#1525
Con riferimento al Progetto di formazione si chiede:
E’ possibile far partecipare alla selezione dei destinatari delle borse di studio di suddetto corso, assegnisti di ricerca che sono stati rendicontati precedentemente sul progetto di Ricerca IRMI?
Assumendo che l’assegno di ricerca non è da considerarsi un rapporto di lavoro, si rispetta in questo caso il vincolo richiesto dal bando all’art.4 c.11?
Ai sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, l’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, pertanto gli assegnisti non possono essere destinatari di eventuali borse di studio.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 13/09/2018
#1422
È possibile rendicontare ore di lavoro dedicate al progetto svolte fuori dalla propria sede di lavoro?
In particolare, nel caso di una grande impresa con più sedi e stabilimenti, i profili come dirigenti o quadri coinvolti nelle attività di progetto non sempre si trovano in sede, possono timbrare anche in un altro stabilimento sempre del beneficiario e possono fornire i servizi e le attività per il progetto comunque (come ad esempio riunioni, conference call, oppure visione dei risultati ottenuti delle prove sperimentali, impostazione delle successive prove, ecc.).
I costi delle attività svolte presso la stabile organizzazione (preventivamente dichiarata al MIUR) riferibili al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate, distaccato presso tale organizzazione, potranno essere imputati al progetto, limitatamente al tempo di permanenza e di attività in loco di detto personale, con relativo ricarico delle spese generali, seguendo i criteri definiti al paragrafo 7.1 – IL PROGETTO DI RICERCA (CRITERI PER L’IMPUTAZIONE TERRITORIALE DEI COSTI) delle “Note per la redazione della documentazione”, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 16/03/2018
#1241
Gentilissimi,
per l’attuazione del progetto di formazione, si prevede l’attivazione di 16 borse di studio da erogare nell’ambito di un master co-organizzato e co-erogato da due Atenei pubblici, entrambi beneficiari, al termine del quale si prevede il rilascio di titolo congiunto. Il bando e la procedura di selezione dei borsisti saranno gestiti dall'Ateneo che risulta sede amministrativa del master, coerentemente alle relative normative. I regolamenti del master prevedono inoltre la stipula di una convenzione per regolamentare il piano didattico e il rilascio del titolo congiunto.
Il budget a copertura delle borse di studio era stato allocato al 50% ai due beneficiari (8 borse per ciascun Ateneo), ma il pagamento delle borse sarà effettuato interamente dall'Ateneo che svolge il ruolo di sede amministrativa, previo trasferimento della corrispondente quota di budget da parte dell'altro Ateneo coinvolto, in modo da distribuire gli oneri di anticipazione e razionalizzare e rendere più efficienti i processi.
Si chiede se, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti, il costo relativo a tale trasferimento possa essere considerato ammissibile per l'Ateneo che lo effettua, sulla base della convenzione.
Ai fini rendicontali, tale Ateneo potrà fornire documentazione dell’avvenuto trasferimento e documentazione relativa del pagamento delle borse da parte dell'Ateneo sede amministrativa, oltre alla convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione.
Si fa riferimento alla FAQ n. 78, di argomento correlato, pubblicata alla SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE sottosezione B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE.
A conferma della citata FAQ n. 78, trattandosi nel caso specifico di convenzione tra due soggetti pubblici, l’ateneo che trasferisce la quota di budget delle borse di studio all’università sede amministrativa del “progetto di formazione” potrà rendicontare la quota di propria competenza, già allocata nel proprio budget, a condizione che:
A) la convenzione stipulata fra gli atenei preveda il cofinanziamento del progetto formativo e la ripartizione analitica in capo ai due atenei delle attività e dei rispettivi costi, che saranno addebitati dalla sede amministrativa con la nota di cui al successivo punto B);
B) la sede amministrativa emetta una nota di addebito, che descriva analiticamente le attività svolte, il periodo di riferimento e i relativi costi sostenuti;
C) si dia idonea documentazione comprovante il pagamento della nota di addebito.
Si rammenta che in sede di rendicontazione, oltre alla documentazione prevista da Linee Guida, dovrà essere presentata anche la convenzione stipulata dagli atenei.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 19/02/2018
#1223
Qualora i soggetti/gli organi preposti alla valutazione SAL, in fase di verifica della rendicontazione, rilevino delle incongruenze tra le attività rendicontate e l’oggetto sociale riportato nel CCIAA del medesimo beneficiario, i costi saranno stralciati?
Nel caso in cui siano rilevate incongruenze tra le attività rendicontate e l’oggetto sociale riportato nel CCIAA del soggetto beneficiario o del soggetto terzo, l’ETS provvederà a richiedere i chiarimenti e/o la documentazione del caso. Sulla base di quanto ricevuto e delle relativa valutazione istruttoria, ETS procederà all’ammissione o allo stralcio dei costi rendicontati.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 19/02/2018
#1222
Il Soggetto Consulente può delegare le proprie attività ad altro soggetto?
No. In ottemperanza alle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, Paragrafo 2 (pag. 36), il soggetto consulente/delegato “non può affidare ad altri soggetti né in tutto né in parte le attività ad esso delegate” (vedasi Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009/Paragrafo 4) Affidamento di attività a soggetti terzi).
Relativamente al punto 3 (congruità fra le attività svolte dal beneficiario e l’oggetto sociale riportato nel CCIAA del medesimo).
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 14/12/2017
#1161
Come previsto dal capitolo B.3 pagina 26 delle Linee Guida Avviso n. 257/Ric del 30/05/2012 siamo a chiedere ulteriore conferma circa l'ammissibilità del costo relativo al noleggio di strumenti e attrezzature attinenti l'attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, è possibile rendicontare la quota capitale relativa al canone mensile del costo di noleggio?
Si conferma che, in analogia all'istituto della locazione finanziaria (leasing), anche per gli strumenti e le attrezzature in noleggio, purché di nuova acquisizione, sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di eleggibilità e limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, ovvero al netto degli eventuali oneri accessori (es. spese generali, oneri assicurativi, spese di gestione e manutenzione del bene, ecc.). Si veda a tale proposito, Linee Guida/SEZ. IV/Par. 1/B.3.Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature (pag. 26).
Si segnala, inoltre, che nel caso si opti per il noleggio, occorre fornire dimostrazione della convenienza economica del noleggio rispetto all'acquisto diretto del bene, e che devono comunque essere rispettate, ove applicabili, le procedure di evidenza pubblica.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 14/12/2017
#1101
Buongiorno, le linee guida dispongono che per la rendicontazione del materiale prelevato da magazzino la spesa dovrà essere valorizzata sulla base delle regole di contabilità di magazzino ed esibire una serie di documenti a supporto. Tra i documenti elencati, la società non riesce ad esibire il registro di carico e scarico in quanto al tempo non previsto dalla contabilità interna aziendale. E' possibile rendicontare comunque il costo, avendo a disposizione tutti i restanti documenti?
I costi relativi al materiale prelevato dal magazzino potranno essere rendicontanti solo in presenza del registro di carico e scarico e degli altri documenti previsti dalle linee guida a meno che l’azienda non possa dimostrare di rientrare nei casi di esonero previsti dalla normativa.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 27/10/2017
#1061
Previa presentazione di richiesta di rimodulazione progettuale, al fine di impiegare consulenti esterni non previsti, è possibile utilizzare parte del budget ammesso alla voce “Spese di personale”?
Si conferma che per il ricorso a professionisti consulenti è necessaria la preventiva comunicazione di variazione al MIUR, subordinata comunque alla valutazione tecnico-scientifica e al rispetto dei requisiti finanziari dell’Avviso. Inoltre deve essere garantito e documentato – ai sensi delle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili” Sez. IV par. 1 / Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale / Lettera C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti – il rispetto della procedura di selezione.
A tale proposito, inoltre, si richiama comunque l’attenzione sul fatto che:
- l’eventuale variazione non potrà avere decorrenza antecedente alla data di trasmissione della rimodulazione a sistema;
- l’imputazione territoriale dell’eventuale costo di consulenza dovrà fare riferimento alla Regione in cui ha sede il beneficiario che può affidare parte delle attività ai soggetti consulenti terzi ovunque aventi sede;
- in ogni caso, ai sensi della normativa vigente, il valore complessivo delle attività eventualmente delegate non deve superare il 30% dell’importo totale esposto dal soggetto beneficiario nei singoli ambiti di spesa “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 15/11/2017
#872
Sono ammissibili i costi di attività di progetto svolte da soggetti con contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 c. 4 del D.Lsg. 276/2003?
Se la risposta è positiva è corretto l’inserimento nella voce C.1? o in quale altra voce sono da inserirsi?
L’art. 20 del D.lgs. 276/2003 è stato abrogato dal D.lgs. 15 GIUGNO 2015, N. 81. Tuttavia, se il beneficiario utilizza lavoratori mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, il rispettivo costo va rendicontato nella Voce C.3 - Società, secondo le indicazioni riportate:
- nelle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili - SEZ.IV /Paragrafo 1/Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti/pag. 29;
- nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009/ Tipologia dei soggetti proponenti e attuatori/ punto 4) Affidamenti di attività a soggetti terzi.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#611
E’ ammissibile il costo per l’affitto di aule presso soggetti terzi al fine della realizzazione di parte delle attività formative del progetto?
Il costo relativo all'affitto di aule presso terzi, per lo svolgimento dell'attività formativa non è un costo ammissibile.
A tal proposito si forniscono i seguenti riferimenti normativi che prevedono quanto segue.
Allegato al D.M. 593/2000 “Note alla redazione della documentazione” - Cap. 7.2 - Il progetto di formazione. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi.
Le attività di formazione possono essere svolte presso:
A. Struttura responsabile del progetto di formazione, che è la sede centrale del contraente od una sua unità locale (stabilimento, laboratorio di ricerca, centro di formazione) a cui è stata assegnata la gestione e l’attuazione del progetto, od infine, per i Centri di ricerca, l’unità destinataria del personale formato.
B. Altre strutture esterne al contraente, quali Università, Enti di ricerca, laboratori di ricerca, centri di formazione presso i quali viene svolta quota parte dell’attività formativa.
C. Altre strutture interne al contraente, quali unità locali dell’impresa, stabilimenti, laboratori di ricerca, centri di formazione, che attuano parte dell’attività formativa, alla stregua delle strutture esterne.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#600
Sono ammissibili delle borse di studio bandite dalle Università per la durata di quattro mesi – il tempo restante alla scadenza del progetto – a favore di tecnici laureati, selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica, diversi da quelli che già partecipano al percorso formativo di base?
Ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’Avviso, "gli specifici percorsi formativi devono avere una durata massima non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore ai 12 mesi". A tale riguardo, riferendosi il percorso formativo ai singoli destinatari della formazione, non sono ammissibili percorsi formativi (di qualsiasi genere) che non coinvolgano i beneficiari per un periodo di almeno dodici mesi.
Pertanto, moduli formativi della durata di quattro mesi sono da ritenersi ammissibili a finanziamento solo come parte di un percorso complessivo di almeno dodici mesi o ad integrazione di un percorso base di almeno 12 mesi, purché rivolto ai medesimi destinatari.
Per quanto attiene alla durata e alla struttura dei percorsi formativi, si vedano anche le seguenti FAQ già pubblicate su SIRIO:
FAQ in itinere/Sezione II/A.3 (pubblicata 9 marzo 2016 - aggiornata 30 marzo 2016);
FAQ ex ante/5.14 (pubblicata 3 agosto 2012).
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#579
Si chiede se, ai fini della rendicontazione amministrativa del progetto, nella voce di spesa “costo del personale” sia ammissibile una proroga di due mesi di un assegno di ricerca in corso, con tematica pertinente alle attività del progetto agevolato.
La proroga sarebbe regolata da un nuovo contratto della durata di un anno gravando, per soli due mesi, sul progetto Cluster e per i restanti mesi su un progetto regionale.
Nel caso di specie il contratto di assegno di ricerca non è ammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 8 dell’Avviso, come confermato anche nel documento Linee Guida alla determinazione delle spese ammissibili (Sez. IV par. 1 – A.2.)
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#578
Si domanda se i seguenti vincoli previsti dall’Avviso:
Consulenze < = 10% delle altre spese di progetto (art. 4 comma 12 lettera c.)
Spese generali < = 50% delle spese di personale (art. 4 comma 12 lettera e.)
Formazione > = 10% dei costi del progetto di ricerca (RI+SS) (art. 4 comma 9)
Costo formandi < = totale altre voci di formazione (art. 4 comma 13 lettera f )
vanno considerati sui costi del singolo soggetto beneficiario o sui costi totali del progetto.
I controlli sui vincoli specificati di cui all’Avviso – che il sistema SIRIO peraltro già esegue automaticamente in caso di rimodulazione – sono previsti sui costi totali dell’intero progetto.
Relativamente alle voce “Spese generali”, di cui all’art.4, comma 12, lettera e), il vincolo deve essere rispettato anche sul costo del singolo beneficiario.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#576
Con riferimento all’ammissibilità dei costi del personale con cariche sociali, la normativa MIUR (nota 8 novembre 2002 n.11305) applicata sino ad oggi recita: “La prestazione non può essere effettuata né dall’amministratore unico, né da tutti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, né dal socio accomandatario delle società in accomandita. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa a condizione che si tratti di un evento eccezionale e che l’incarico venga affidato con una delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea (libro dei verbali), da cui risultino le seguenti condizioni:
- l’amministratore si è astenuto dalla votazione;
- la procedura di affidare incarichi agli amministratori/soci è conforme alle norme statutarie;
- le motivazioni eccezionali e le competenze del consigliere/socio che giustificano l’incarico;
- le attività da svolgere e l’arco temporale previsto;
- il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto all’emolumento consiliare...”
Nelle Linee guida dell’Avviso Cluster, invece, al paragrafo “Prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali” (pag. 22), non è riportata la seguente parte di testo: “La prestazione non può essere effettuata né dall’amministratore unico, né da tutti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione né dal socio accomandatario delle società in accomandita”.
I vincoli previsti dalla nota sono ancora vigenti?
La Nota MIUR 8 novembre 2002 n. 11305 è ancora vigente. Si applica, pertanto, quanto previsto dalla medesima circolare, che stabilisce la inammissibilità delle prestazioni e dei relativi costi sostenuti dall’Amministratore unico, da tutti o dalla maggioranza dei membri del CdA o dal socio accomandatario delle società in accomandita.
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B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#575
Le spese sostenute per le attività progettuali svolte dai soci assunti con contratto a partita IVA, diverse dalle attività di gestione/management legate all’amministrazione dell’impresa, possono essere rendicontate sotto la voce “personale”?
Nella fattispecie descritta, i soci assunti con contratto di natura professionale non svolgono attività di gestione/management legate all’amministrazione dell’impresa. Pertanto, le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività diverse non potranno essere rendicontate sotto la voce “personale”
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 04/07/2017
#281
Il limite pari a Euro 7.5 milioni di cui all' art. 4 comma 3 dell'Avviso 257 del 30/05/2012 e ss.mm.ii. è previsto solo per i soggetti industriali?
L’art. 4 comma 3 dell’Avviso 257/Ric del 30/05/2012 è stato modificato dall’art. 1 comma 2 del DD. 414/Ric del 12/07/2012, che recita: “Lo stesso soggetto industriale non può sostenere costi, anche con riferimento a più progetti della stessa area tecnologica, superiori ai 7,5 milioni di euro”.
Pertanto, il vincolo è previsto solo per i soggetti di natura industriale definiti secondo l’articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) del DM 593/2000 e ss.mm.ii.