SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 13/09/2018
#1554
Per le attrezzature acquistate in leasing, posto che:
• è possibile rendicontare esclusivamente i canoni pagati nel periodo di ammissibilità delle spesa;
• Il contratto di leasing può prevedere clausola di riacquisto oppure una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
Si pone il seguente quesito:
è possibile rendicontare tutti i canoni di leasing (pagati nel periodo di ammissibilità delle spesa) che si esauriscono in anticipo rispetto alla durata minima della vita utile del bene oggetto del contratto che prevede esplicitamente la clausola di riscatto?
Si, sono ammissibili a rendicontazione tutti i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili/Avviso 257/Ric.del 30.05.2012/SEZIONE IV/1.Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale/B.3. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature (pag.26).
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 13/09/2018
#1525
Con riferimento al Progetto di formazione si chiede:
E’ possibile far partecipare alla selezione dei destinatari delle borse di studio di suddetto corso, assegnisti di ricerca che sono stati rendicontati precedentemente sul progetto di Ricerca IRMI?
Assumendo che l’assegno di ricerca non è da considerarsi un rapporto di lavoro, si rispetta in questo caso il vincolo richiesto dal bando all’art.4 c.11?
Ai sensi dell’art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, l’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, pertanto gli assegnisti non possono essere destinatari di eventuali borse di studio.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 13/09/2018
#1422
È possibile rendicontare ore di lavoro dedicate al progetto svolte fuori dalla propria sede di lavoro?
In particolare, nel caso di una grande impresa con più sedi e stabilimenti, i profili come dirigenti o quadri coinvolti nelle attività di progetto non sempre si trovano in sede, possono timbrare anche in un altro stabilimento sempre del beneficiario e possono fornire i servizi e le attività per il progetto comunque (come ad esempio riunioni, conference call, oppure visione dei risultati ottenuti delle prove sperimentali, impostazione delle successive prove, ecc.).
I costi delle attività svolte presso la stabile organizzazione (preventivamente dichiarata al MIUR) riferibili al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate, distaccato presso tale organizzazione, potranno essere imputati al progetto, limitatamente al tempo di permanenza e di attività in loco di detto personale, con relativo ricarico delle spese generali, seguendo i criteri definiti al paragrafo 7.1 – IL PROGETTO DI RICERCA (CRITERI PER L’IMPUTAZIONE TERRITORIALE DEI COSTI) delle “Note per la redazione della documentazione”, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 16/03/2018
#1261
Nel progetto sono previste attività relative all'allestimento e alla conduzione di campi sperimentali affidate a soggetti terzi (fornitori di una prestazione). Tali attività (in considerazione della necessità di comparare areali diversi) sono condotte anche in Regioni diverse rispetto a quella del soggetto beneficiario che richiede la fornitura, pertanto, si richiede quanto segue.
1. E' corretto imputare tali costi alla voce F.1 - Materiali e Forniture?
2. Tali costi devono ricadere nella Regione in cui svolge l’attività il beneficiario del finanziamento oppure nella Regione dove opera il fornitore della prestazione?
Ai sensi dell’Avviso e della normativa di riferimento, trattandosi di fornitura di beni/servizi appositamente predisposti ai fini della ricerca/sviluppo sperimentale, i relativi costi sono rendicontabili nella voce C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.
Si rammenta che tale voce di costo dovrà comunque rientrare nei requisiti/vincoli finanziari previsti dall'Avviso per i servizi di consulenza (art. 4 comma 12 lettera c).
In ogni caso, i costi relativi ad attività affidate a terzi e/o forniture erogate da terzi dovranno essere imputati territorialmente nella Regione in cui ha sede il beneficiario, qualunque sia la sede del soggetto terzo affidatario.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 16/03/2018
#1241
Gentilissimi,
per l’attuazione del progetto di formazione, si prevede l’attivazione di 16 borse di studio da erogare nell’ambito di un master co-organizzato e co-erogato da due Atenei pubblici, entrambi beneficiari, al termine del quale si prevede il rilascio di titolo congiunto. Il bando e la procedura di selezione dei borsisti saranno gestiti dall'Ateneo che risulta sede amministrativa del master, coerentemente alle relative normative. I regolamenti del master prevedono inoltre la stipula di una convenzione per regolamentare il piano didattico e il rilascio del titolo congiunto.
Il budget a copertura delle borse di studio era stato allocato al 50% ai due beneficiari (8 borse per ciascun Ateneo), ma il pagamento delle borse sarà effettuato interamente dall'Ateneo che svolge il ruolo di sede amministrativa, previo trasferimento della corrispondente quota di budget da parte dell'altro Ateneo coinvolto, in modo da distribuire gli oneri di anticipazione e razionalizzare e rendere più efficienti i processi.
Si chiede se, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti, il costo relativo a tale trasferimento possa essere considerato ammissibile per l'Ateneo che lo effettua, sulla base della convenzione.
Ai fini rendicontali, tale Ateneo potrà fornire documentazione dell’avvenuto trasferimento e documentazione relativa del pagamento delle borse da parte dell'Ateneo sede amministrativa, oltre alla convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione.
Si fa riferimento alla FAQ n. 78, di argomento correlato, pubblicata alla SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE sottosezione B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE.
A conferma della citata FAQ n. 78, trattandosi nel caso specifico di convenzione tra due soggetti pubblici, l’ateneo che trasferisce la quota di budget delle borse di studio all’università sede amministrativa del “progetto di formazione” potrà rendicontare la quota di propria competenza, già allocata nel proprio budget, a condizione che:
A) la convenzione stipulata fra gli atenei preveda il cofinanziamento del progetto formativo e la ripartizione analitica in capo ai due atenei delle attività e dei rispettivi costi, che saranno addebitati dalla sede amministrativa con la nota di cui al successivo punto B);
B) la sede amministrativa emetta una nota di addebito, che descriva analiticamente le attività svolte, il periodo di riferimento e i relativi costi sostenuti;
C) si dia idonea documentazione comprovante il pagamento della nota di addebito.
Si rammenta che in sede di rendicontazione, oltre alla documentazione prevista da Linee Guida, dovrà essere presentata anche la convenzione stipulata dagli atenei.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 19/02/2018
#1223
Qualora i soggetti/gli organi preposti alla valutazione SAL, in fase di verifica della rendicontazione, rilevino delle incongruenze tra le attività rendicontate e l’oggetto sociale riportato nel CCIAA del medesimo beneficiario, i costi saranno stralciati?
Nel caso in cui siano rilevate incongruenze tra le attività rendicontate e l’oggetto sociale riportato nel CCIAA del soggetto beneficiario o del soggetto terzo, l’ETS provvederà a richiedere i chiarimenti e/o la documentazione del caso. Sulla base di quanto ricevuto e delle relativa valutazione istruttoria, ETS procederà all’ammissione o allo stralcio dei costi rendicontati.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 19/02/2018
#1222
Il Soggetto Consulente può delegare le proprie attività ad altro soggetto?
No. In ottemperanza alle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, Paragrafo 2 (pag. 36), il soggetto consulente/delegato “non può affidare ad altri soggetti né in tutto né in parte le attività ad esso delegate” (vedasi Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009/Paragrafo 4) Affidamento di attività a soggetti terzi).
Relativamente al punto 3 (congruità fra le attività svolte dal beneficiario e l’oggetto sociale riportato nel CCIAA del medesimo).
SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A.DEFINIZIONI
Pubblicata il: 19/02/2018
#1221
Con riferimento alla circolare n° 12023 del 17/6/16 si chiede conferma che gli istituti della maggiorazione e della proroga si distinguono per il fatto che il primo non dà luogo ad una estensione del periodo rendicontabile mentre con una richiesta di proroga di 12 mesi il periodo rendicontabile passerebbe da 36 a 48 mesi.
Inoltre, si chiede conferma che entrambi gli istituti possano essere attivati su uno stesso progetto. Nel caso specifico di un progetto Cluster che abbia già ottenuto la maggiorazione di 12 mesi (36 mesi di progetto+12 mesi di maggiorazione),si chiede conferma di poter formulare richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi (36 mesi di progetto+12 mesi di maggiorazione+12 mesi di proroga), avendo così, ciascun partner, la possibilità di esporre costi per un totale di 48 mesi.
si conferma che la “maggiorazione della durata di progetto”, qualora ne ricorrano le condizioni di ammissibilità esplicitate nella Nota MIUR n. 12023 del 17/6/2016 , consente a ciascun soggetto beneficiario di portare a rendicontazione i 36 mesi di attività max prevista (pari alla durata max di progetto) ma in un arco temporale complessivo più esteso, determinato nell’atto con cui l’Amministrazione ha approvato la maggiorazione della durata (da 1 a 12 mesi max).
Si conferma che entrambi gli istituti (maggiorazione e proroga) possono essere attivati sul medesimo progetto, a condizione che per la proroga siano state fornite, valutate e approvate le adeguate motivazioni di carattere tecnico-scientifico.
Nella fattispecie rappresentata, in caso di approvazione della proroga – che dovrà essere oggetto di specifico decreto direttoriale di rettifica – le attività e i costi ammessi (di cui all’ultimo decreto di concessione o presa d’atto) potranno essere rendicontati fino a un max di 48 mesi, in un arco temporale complessivo di 60 mesi.
SEZIONE V – TEMPISTICHE PER LA RENDICONTAZIONE
B.TIMING RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 22/12/2017
#1201
Un soggetto beneficiario ha affidato una commessa di importo molto elevato a un soggetto terzo, con un contratto che subordina la liquidazione dell’importo alla stipula del contratto di finanziamento con il MIUR.
Le attività oggetto della commessa sono state svolte entro la scadenza del progetto (31/12/2017).
In considerazione del fatto che il contratto di finanziamento sarà stipulato solo dopo il termine delle attività progettuali, si chiede di poter fare emettere al soggetto terzo la fattura, riferita alle attività svolte nel periodo di ammissibilità dei costi, con data successiva a quella di stipula del contratto di agevolazione e successivamente liquidarla entro i termini previsti di 45 giorni “dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo /contratto per gli eventuali semestri già trascorsi a far data dall'avvio del progetto” (Linee Guida).
Ai sensi del D.M. 593/2000, “Note per la redazione della documentazione”, punto 6, “sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino. Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio al soggetto convenzionato del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 60 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso”.
Pertanto, per essere ammissibile a rendicontazione, la fattura in questione deve necessariamente essere emessa entro il 31/12/2017 e pagata entro i successivi 60 giorni, indipendentemente dalla stipula del contratto di finanziamento.
L’atto amministrativo che garantisce l’impegno contrattuale del soggetto beneficiario nei confronti del soggetto terzo è, infatti, il Decreto di concessione attualmente vigente.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 22/12/2017
#1181
Si richiede di conoscere l'ultima data utile per quietanzare i costi da rendicontare sull'ultimo SAL, relativamente ad un progetto finanziato esclusivamente su fondi FAR, per il quale è stata concessa proroga fino al 31 dicembre 2017.
Secondo quanto previsto nel documento Linee Guida/Sezione III - Criteri di ammissibilità dei costi, tutti i costi devono essere quietanzati nel semestre di riferimento del SAL oggetto di rendicontazione. Solo in sede di rendicontazione dell'ultimo SAL, i soggetti beneficiari avranno a disposizione un periodo massimo di 60 giorni dal termine del semestre, entro i quali provvedere a chiudere i circuiti finanziari e quindi quietanzare tutte le fatture e/o i documenti di valore equivalente.
A tal proposito si veda nell’apposita sezione di SIRIO: FAQ in itinere (dal 15 febbraio 2017) / SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE / B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE/Faq n. 322.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 14/12/2017
#1161
Come previsto dal capitolo B.3 pagina 26 delle Linee Guida Avviso n. 257/Ric del 30/05/2012 siamo a chiedere ulteriore conferma circa l'ammissibilità del costo relativo al noleggio di strumenti e attrezzature attinenti l'attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, è possibile rendicontare la quota capitale relativa al canone mensile del costo di noleggio?
Si conferma che, in analogia all'istituto della locazione finanziaria (leasing), anche per gli strumenti e le attrezzature in noleggio, purché di nuova acquisizione, sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di eleggibilità e limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, ovvero al netto degli eventuali oneri accessori (es. spese generali, oneri assicurativi, spese di gestione e manutenzione del bene, ecc.). Si veda a tale proposito, Linee Guida/SEZ. IV/Par. 1/B.3.Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature (pag. 26).
Si segnala, inoltre, che nel caso si opti per il noleggio, occorre fornire dimostrazione della convenienza economica del noleggio rispetto all'acquisto diretto del bene, e che devono comunque essere rispettate, ove applicabili, le procedure di evidenza pubblica.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
C.VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Pubblicata il: 14/12/2017
#1141
Si pongono le seguenti domande:
1. Il progetto sta presentando una rimodulazione di alcuni partner, che prevederà lo spostamento dalle voce Consulenza alla voce Spese del Personale/Spese Generali. E’ consentito lo spostamento tra Regioni senza modificare il saldo complessivo di Ricerca e Sviluppo e senza variare le tipologie di costo?
2. E' consentito, per l’ultimo SAL, il cosiddetto overspending?
In linea generale, la riallocazione territoriale dei costi di un soggetto beneficiario è consentita esclusivamente tra Regioni appartenenti alla medesima Area di eleggibilità (FAR/PAC). Non è in alcun modo ammissibile il trasferimento di budget da un’area di ammissibilità all’altra (da PAC a FAR e/o viceversa). La riallocazione territoriale è possibile solo su stabili sedi/organizzazioni preventivamente comunicate al MIUR per il progetto. Inoltre, la variazione progettuale dovrà essere descritta e motivata nel documento di rimodulazione da trasmettere sul Sistema SIRIO e adeguatamente recepita nella variazione strutturata dei costi (UC). La rimodulazione sarà comunque soggetta a verifica dei vincoli previsti dall'Avviso e alla necessaria valutazione istruttoria.
Gli “overspending” non sono ammissibili. I costi rendicontati devono essere in linea con i budget approvati.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 14/12/2017
#1121
Le linee guida per la rendicontazione precisano che il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti (incarichi, fatture, buste paga ecc.) nonché nella causali dei relativi pagamenti. Il CUP è stato fornito al momento del primo decreto di concessione e cioè a gennaio 2014 data successiva all’avvio del progetto. Per i documenti emessi in data precedente è possibile riportare il timbro anche per mezzo di un timbro? E qualora un documento emesso in data successiva all’assegnazione del CUP per errore non riporti tale codice è possibile considerarlo ammissibile apponendo tale codice tramite timbro?
La documentazione di spesa priva di CUP, emessa in data antecedente all’assegnazione dello stesso, deve essere comunque costituita dalle tipologie di documenti indicate nelle Linee Guida/SEZIONE II – Rendicontazione della spesa/Principi generali della rendicontazione. In ogni caso, sarà cura dei soggetti preposti alla verifica della rendicontazione stabilire l’ammissibilità dei costi sulla base della medesima documentazione disponibile.
A tal proposito si veda nell’apposita sezione di SIRIO: FAQ in itinere (fino al 14 febbraio 2017) / SEZ. III Criteri di ammissibilità dei costi/ B. Ammissibilità dei costi / FAQ n. 79.
Non è, pertanto, possibile apportare mediante timbro il codice CUP, sulla documentazione di spesa emessa precedentemente all’assegnazione dello stesso CUP.
I costi giustificati mediante documentazione di spesa, emessa successivamente all’assegnazione del CUP e priva del medesimo codice non possono essere ammessi a rendicontazione.
A tal proposito si veda nell’apposita sezione di SIRIO: FAQ in itinere (fino al 14 febbraio 2017) / SEZ. IV – Le spese ammissibili: tipologia e modalità di rendicontazione / B. Modalità di rendicontazione / FAQ n. 3.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 14/12/2017
#1101
Buongiorno, le linee guida dispongono che per la rendicontazione del materiale prelevato da magazzino la spesa dovrà essere valorizzata sulla base delle regole di contabilità di magazzino ed esibire una serie di documenti a supporto. Tra i documenti elencati, la società non riesce ad esibire il registro di carico e scarico in quanto al tempo non previsto dalla contabilità interna aziendale. E' possibile rendicontare comunque il costo, avendo a disposizione tutti i restanti documenti?
I costi relativi al materiale prelevato dal magazzino potranno essere rendicontanti solo in presenza del registro di carico e scarico e degli altri documenti previsti dalle linee guida a meno che l’azienda non possa dimostrare di rientrare nei casi di esonero previsti dalla normativa.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
A.CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Pubblicata il: 14/12/2017
#1082
E' possibile svolgere un progetto di formazione in area di extra-convergenza se da decreto erano previste attività solo in area convergenza.
In caso affermativo va presentata apposita rimodulazione? La percentuale di agevolazione rimarrebbe la stessa?
No, non è ammissibile l’utilizzo di risorse già decretate in Area convergenza, a valere sui fondi PON/PAC, per lo svolgimento di attività in Area extra-convergenza a valere su fondi FAR e viceversa.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 27/10/2017
#1081
Ai fini della rendicontazione finale di progetto, su quale percentuale deve attestarsi la spesa complessiva per il riconoscimento definitivo delle agevolazioni? E’ prevista una percentuale minima di rendicontazione?
La spesa complessiva di progetto deve attestarsi sul requisito minimo di euro 10.000.000,00 (art. 4 comma 3 dell’Avviso) o all’eventuale minor valore individuato nel Decreto di Concessione delle agevolazioni. Pertanto, i requisiti/vincoli previsti dall’Avviso devono risultare assolti anche in fase di attuazione e a conclusione del progetto, sulla spesa rendicontata e ammessa ad agevolazione. Nel caso di costi non sostenuti a motivo di intervenute economie di progetto, le stesse dovranno essere opportunamente rappresentate, valorizzate e documentate nei rapporti tecnici di rendicontazione. Solo in questa eventualità, previa valutazione istruttoria, i costi non sostenuti potranno concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo di spesa.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 27/10/2017
#1061
Previa presentazione di richiesta di rimodulazione progettuale, al fine di impiegare consulenti esterni non previsti, è possibile utilizzare parte del budget ammesso alla voce “Spese di personale”?
Si conferma che per il ricorso a professionisti consulenti è necessaria la preventiva comunicazione di variazione al MIUR, subordinata comunque alla valutazione tecnico-scientifica e al rispetto dei requisiti finanziari dell’Avviso. Inoltre deve essere garantito e documentato – ai sensi delle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili” Sez. IV par. 1 / Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale / Lettera C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti – il rispetto della procedura di selezione.
A tale proposito, inoltre, si richiama comunque l’attenzione sul fatto che:
- l’eventuale variazione non potrà avere decorrenza antecedente alla data di trasmissione della rimodulazione a sistema;
- l’imputazione territoriale dell’eventuale costo di consulenza dovrà fare riferimento alla Regione in cui ha sede il beneficiario che può affidare parte delle attività ai soggetti consulenti terzi ovunque aventi sede;
- in ogni caso, ai sensi della normativa vigente, il valore complessivo delle attività eventualmente delegate non deve superare il 30% dell’importo totale esposto dal soggetto beneficiario nei singoli ambiti di spesa “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 14/12/2017
#1044
Posto che gli strumenti e le attrezzature sono imputabili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, che i costi sono rendicontati secondo il criterio di cassa e che i SAL devono essere presentati con cadenza semestrale sottoponiamo il seguente quesito.
Un'attrezzatura è stata acquistata nel 2015 ma pagata nel 2017, rispettando il criterio di cassa tale fattura potrà essere imputata al progetto nel 2017 (ad avvenuto pagamento). Nel semestre di competenza dell'anno 2017 si registreranno anche le quote di ammortamento (di utilizzo) dell'attrezzatura per l'anno 2015 e 2016 o tali quote potranno essere rilevate nei semestri di competenze dei rispettivi anni?
Ai sensi del D.M. 593/2000, “Note per la redazione della documentazione”/punto 6, “Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino".
Il criterio di cassa va rispettato, quindi, anche con riferimento alla rendicontazione delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate per il progetto.
Fermo restando la valutazione di pertinenza e congruità della spesa da parte di ETS e IC, le quote di utilizzo - calcolate secondo quanto previsto dalle Linee Guida – Sez. IV / B.1 – Costi degli strumenti e delle attrezzature (pag. 23) – saranno ammissibili a rendicontazione a decorrere dal semestre di riferimento del pagamento della relativa fattura di acquisto ovvero, nel caso di specie, dall'anno 2017.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 15/11/2017
#872
Sono ammissibili i costi di attività di progetto svolte da soggetti con contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 c. 4 del D.Lsg. 276/2003?
Se la risposta è positiva è corretto l’inserimento nella voce C.1? o in quale altra voce sono da inserirsi?
L’art. 20 del D.lgs. 276/2003 è stato abrogato dal D.lgs. 15 GIUGNO 2015, N. 81. Tuttavia, se il beneficiario utilizza lavoratori mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, il rispettivo costo va rendicontato nella Voce C.3 - Società, secondo le indicazioni riportate:
- nelle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili - SEZ.IV /Paragrafo 1/Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti/pag. 29;
- nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009/ Tipologia dei soggetti proponenti e attuatori/ punto 4) Affidamenti di attività a soggetti terzi.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 15/11/2017
#783
In merito alle spese da rendicontare, ci sono dei vincoli da rispettare legati ad una percentuale MIN di spesa rispetto alla quota ammessa/budget?
Per la risposta, si rinvia alla FAQ # 1081.
Si fa, inoltre, presente che ciascun soggetto beneficiario è tenuto alla realizzazione delle attività previste da capitolato – secondo il cronoprogramma approvato – e al conseguimento dei relativi obiettivi progettuali, sostenendo e rendicontando la spesa che è stata ritenuta congrua e pertinente, come da ultimo Decreto di concessione approvato. Nel caso di eventuali intervenute “economie di spesa”, le stesse dovranno essere opportunamente rappresentate, valorizzate e documentate nei rapporti tecnici di rendicontazione e saranno oggetto di valutazione istruttoria.
SEZIONE V – TEMPISTICHE PER LA RENDICONTAZIONE
B.TIMING RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 16/10/2017
#782
La data di conclusione delle attività relative alla quota di agevolazione PAC e quindi la relativa rendicontazione può essere prorogata di 6 mesi, ovvero fino al 30/06/2018? Attualmente il progetto termina il 31 dicembre 2017 con proroga già ottenuta di 1 anno.
Ai sensi del D. D. n. 1862 del 5 agosto 2015, che ha disposto la commutazione delle risorse dal PON al PAC, al fine di consentire il più corretto e completo utilizzo delle risorse stesse, il termine delle attività progettuali nonché la scadenza della relativa rendicontazione finale di spesa è fissato alla data del 31 dicembre 2017.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 27/10/2017
#744
Nel calcolo degli indicatori fisici presente nel file di rendicontazione, nella parte relativa alle “giornate uomo complessivamente attivate” della formazione cosa va indicato? Quali sono le figure da considerare? Tutor, stagisti, risorse amministrative?
Nella parte relativa alle “giornate uomo complessivamente attivate” nella formazione va indicato il numero complessivo di giornate di lavoro (prestate a qualsiasi titolo), dall'inizio del progetto di formazione alla data di fine periodo del SAL di riferimento (inserita nel campo "Periodo di spesa al" nel foglio "Domanda" della cartella.EXE del SAL di riferimento - Vedasi foglio istruzioni Cartella.EXE di rendicontazione)
Le figure da considerare sono quelle che svolgono attività di docenza e tutoring nonché di coordinamento e gestione finalizzate allo svolgimento del progetto formativo previsto dal capitolato tecnico approvato.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 27/10/2017
#743
Se nel decreto di concessione non sono stati ammessi costi di spese generali per RI&SS , la voce del costo del personale docente può essere incrementata del costo relativo alle spese generali?
Nell'ambito di una rimodulazione di progetto, la voce di spesa “Personale docente” può essere incrementata delle spese generali sostenute, strettamente connesse alle attività formative, nella misura massima del 50% del totale della stessa voce di costo “Personale docente”. Ovviamente, la rimodulazione sarà soggetta a specifica verifica dei vincoli previsti dall'Avviso e alla necessaria valutazione istruttoria.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 16/10/2017
#735
Si fa riferimento ad una fattura a saldo di una convenzione tra il Soggetto beneficiario e il relativo Soggetto terzo. Quest’ultimo, in data 30 agosto 2017, ha contabilizzato la fattura nei propri registri contabili. Successivamente il loro sistema informatico interno, per cause tecniche, ha rifiutato la firma elettronica sulla fattura nonostante i tentativi ripetutisi fino al 31 agosto. Infine la fattura è stata accettata ed emessa dal loro sistema informatico in data 1 settembre e pertanto è stata rifiutata dal Soggetto beneficiario in quanto riportava una data oltre la scadenza del progetto che è il 31 agosto 2017.
Il Soggetto terzo è quindi costretto a riemettere una nuova fattura che avrà ovviamente una data oltre la scadenza del progetto. Si chiede se questo Soggetto beneficiario, accettando la nuova fattura e pagando il saldo della convenzione, potrà rendicontarla e se tale spesa sarà ammessa a rendicontazione.
Ai sensi del D.M. 593/2000, “Note per la redazione della documentazione”, punto 6, “Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino. Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio al soggetto convenzionato del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 60 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso”.
Pertanto la fattura in questione non è ammissibile alla rendicontazione.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#611
E’ ammissibile il costo per l’affitto di aule presso soggetti terzi al fine della realizzazione di parte delle attività formative del progetto?
Il costo relativo all'affitto di aule presso terzi, per lo svolgimento dell'attività formativa non è un costo ammissibile.
A tal proposito si forniscono i seguenti riferimenti normativi che prevedono quanto segue.
Allegato al D.M. 593/2000 “Note alla redazione della documentazione” - Cap. 7.2 - Il progetto di formazione. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi.
Le attività di formazione possono essere svolte presso:
A. Struttura responsabile del progetto di formazione, che è la sede centrale del contraente od una sua unità locale (stabilimento, laboratorio di ricerca, centro di formazione) a cui è stata assegnata la gestione e l’attuazione del progetto, od infine, per i Centri di ricerca, l’unità destinataria del personale formato.
B. Altre strutture esterne al contraente, quali Università, Enti di ricerca, laboratori di ricerca, centri di formazione presso i quali viene svolta quota parte dell’attività formativa.
C. Altre strutture interne al contraente, quali unità locali dell’impresa, stabilimenti, laboratori di ricerca, centri di formazione, che attuano parte dell’attività formativa, alla stregua delle strutture esterne.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#600
Sono ammissibili delle borse di studio bandite dalle Università per la durata di quattro mesi – il tempo restante alla scadenza del progetto – a favore di tecnici laureati, selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica, diversi da quelli che già partecipano al percorso formativo di base?
Ai sensi dell’art. 4 comma 10 dell’Avviso, "gli specifici percorsi formativi devono avere una durata massima non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore ai 12 mesi". A tale riguardo, riferendosi il percorso formativo ai singoli destinatari della formazione, non sono ammissibili percorsi formativi (di qualsiasi genere) che non coinvolgano i beneficiari per un periodo di almeno dodici mesi.
Pertanto, moduli formativi della durata di quattro mesi sono da ritenersi ammissibili a finanziamento solo come parte di un percorso complessivo di almeno dodici mesi o ad integrazione di un percorso base di almeno 12 mesi, purché rivolto ai medesimi destinatari.
Per quanto attiene alla durata e alla struttura dei percorsi formativi, si vedano anche le seguenti FAQ già pubblicate su SIRIO:
FAQ in itinere/Sezione II/A.3 (pubblicata 9 marzo 2016 - aggiornata 30 marzo 2016);
FAQ ex ante/5.14 (pubblicata 3 agosto 2012).
SEZIONE VI - MODIFICHE PROGETTUALI
A.MODIFICHE E RIMODULAZIONI
Pubblicata il: 01/09/2017
#594
Se un progetto, vede a rischio il raggiungimento di uno degli obiettivi formativi previsti (un Obiettivo Formativo su 7 Obiettivi in totale) a causa del potenziale ritiro di uno studente (prima della conclusione del percorso), che ha ricevuto un’offerta di lavoro (quindi, per causa esterna), il mancato raggiungimento dell’OF può mettere a rischio l’intero progetto formativo e causarne la completa decadenza.
Il DM 593/2000 (punto 5. Redazione dell’Allegato “Il progetto di formazione”) precisa che “Le modalità di verifica dei risultati finali devono prevedere l'impegno a documentare, per ciascun obiettivo, gli scostamenti delle attività e delle ore di formazione svolte, rispetto a quelle preventivate, e quelli delle attività e ore di formazione effettuate da ciascuno dei formandi, rispetto al programma. Riduzioni (in ore formative) del programma svolto superiori al 5% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 5% delle ore del programma consuntivato, comporteranno una valutazione da parte dell'esperto e del soggetto convenzionato per verificare la sussistenza di fondati motivi, non imputabili all'impresa finanziata, che consentano di accettare tali riduzioni o assenze.”
A tale proposito, si veda anche quanto già specificato nelle FAQ al seguente link:
SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A.DEFINIZIONI
Pubblicata il: 01/09/2017
#589
La cointeressenza prevista dal quadro normativo di riferimento del bando si configura anche nel caso in cui il soggetto beneficiario è un consorziato e il proprio consulente il consorzio di appartenenza?
La cointeressenza è ravvisabile in tutti quei casi in cui tra i soggetti intercorrono comuni e stabili interessi di carattere strategico economico.
Pertanto tale rapporto di cointeressenza intercorre senz’altro tra i soggetti beneficiari consorziati e il consorzio di appartenenza (soggetto consulente).
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#581
Un socio lavoratore NON Amministratore e NON appartenente al CDA con contratto parasubordinato o incarico con partita IVA che NON svolge normalmente attività di gestione/amministrazione in azienda, di cui è socio, può essere rendicontato (nella voce di spesa pertinente) per le attività di ricerca e sviluppo a costi reali e non nella forma di contributo in natura?
In linea generale, secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili” – Sez. IV / A.3 – Contributi in natura, si conferma che i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività progettuali da parte dei soci assunti con contratto di tipo parasubordinato o con contratto di natura professionale (Partita IVA) possono essere rendicontati alle condizioni di seguito specificate.
a) Nel caso di socio lavoratore che svolga attività di gestione/management legate all’amministrazione dell’impresa con cariche sociali, le attività progettuali – svolte a titolo gratuito – devono essere rendicontate come contributo in natura, nella voce di costo A.3 – Contributi in natura.
b) Nel caso di socio lavoratore con cariche sociali assunto con contratto di natura professionale, le attività progettuali svolte possono essere rendicontate – dietro emissione di regolare fattura – alla voce di spesa C.2 – Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti / Professionisti con partita IVA.
Resta inteso che, ai sensi della Nota MIUR n. 11305 del 8 novembre 2002, avente ad oggetto “Ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del CDA”, sono da considerarsi inammissibili i costi sostenuti per le attività svolte dall’Amministratore Unico, da tutti o dalla maggioranza dei membri del CDA, dal socio accomandatario delle società in accomandita. In tutti gli altri casi, invece, sono ammissibili i costi sostenuti per le attività svolte a patto che si tratti di evento eccezionale e che l’incarico sia affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione o direttamente dall’Assemblea, dal cui Libro dei verbali risultino le seguenti condizioni:
• l’amministratore si è astenuto dalla votazione;
• la procedura di affidare incarichi agli amministratori/soci è conforme alle norme statutarie;
• le motivazioni eccezionali e le competenze del consigliere/socio che giustificano l’incarico;
• le attività da svolgere e l’arco temporale previsto;
• il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto all’emolumento consiliare, deve essere allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto finanziato.
Inoltre, nel caso di soci lavoratori senza cariche sociali che hanno svolto attività sulla base di un contratto specifico, stipulato per il progetto stesso (parasubordinato e/o a partita IVA), si potrà procedere alla rendicontazione a costi reali, nelle rispettive voci di costo (A.2 – Personale non dipendente oppure C.2 - Professionisti con partita IVA), soltanto nel caso in cui siano rispettate e documentate le seguenti condizioni specifiche:
- per i soci a progetto, la sussistenza di tutta la documentazione prevista dalle Linee Guida – Sez. IV / A.2 – Personale non dipendente (pagg. 19-20);
- per i soci a partita IVA, oltre alla documentazione prevista dalle Linee Guida – Sez. IV / C.2 – Professionisti con partita IVA (pagg. 28-29), anche la sussistenza delle condizioni di specifica competenza, di corretta procedura di selezione e di obbligatoria comunicazione al MIUR del soggetto terzo selezionato, qualora non già comunicato in fase di presentazione della domanda, preventivamente allo svolgimento della relativa attività.
Nella fattispecie, pertanto, sarà compito di ETS e IC accertare la completezza e la regolarità dei requisiti richiesti in ordine alla ammissibilità della rendicontazione.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#580
Al fine di completare correttamente la compilazione del registro presenze della formazione del progetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Il soggetto industriale e l’università, che formano lo stesso dottorando, possono inviare separatamente i due moduli, in maniera complementare, per il riconoscimento delle relative spese oppure è necessario che sia solo l’università a presentare un unico registro delle presenze (per la formazione in università e per il training svolto in azienda)?
2) Per il riconoscimento dei costi del tutor aziendale, relativi al training on the job, è sufficiente produrre solo i relativi timesheet?
Premesso che lo schema di “Registro delle presenze giornaliere” dovrà essere conforme a quanto previsto dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili V. 2.0/ F) Costo dei destinatari della Formazione/ Documenti di spesa (pag. 51), nel caso specifico le attività formative potranno essere documentate secondo due registri di presenze complementari.
I costi sostenuti per le attività svolte dai Tutor aziendali dovranno essere rendicontati presentando i timesheet e la connessa documentazione, con le modalità previste dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili V.2.0/ A.1 – Personale dipendente/Documenti di spesa (pag. 37).
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#579
Si chiede se, ai fini della rendicontazione amministrativa del progetto, nella voce di spesa “costo del personale” sia ammissibile una proroga di due mesi di un assegno di ricerca in corso, con tematica pertinente alle attività del progetto agevolato.
La proroga sarebbe regolata da un nuovo contratto della durata di un anno gravando, per soli due mesi, sul progetto Cluster e per i restanti mesi su un progetto regionale.
Nel caso di specie il contratto di assegno di ricerca non è ammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 8 dell’Avviso, come confermato anche nel documento Linee Guida alla determinazione delle spese ammissibili (Sez. IV par. 1 – A.2.)
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#578
Si domanda se i seguenti vincoli previsti dall’Avviso:
Consulenze < = 10% delle altre spese di progetto (art. 4 comma 12 lettera c.)
Spese generali < = 50% delle spese di personale (art. 4 comma 12 lettera e.)
Formazione > = 10% dei costi del progetto di ricerca (RI+SS) (art. 4 comma 9)
Costo formandi < = totale altre voci di formazione (art. 4 comma 13 lettera f )
vanno considerati sui costi del singolo soggetto beneficiario o sui costi totali del progetto.
I controlli sui vincoli specificati di cui all’Avviso – che il sistema SIRIO peraltro già esegue automaticamente in caso di rimodulazione – sono previsti sui costi totali dell’intero progetto.
Relativamente alle voce “Spese generali”, di cui all’art.4, comma 12, lettera e), il vincolo deve essere rispettato anche sul costo del singolo beneficiario.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#577
In relazione a quanto indicato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, lettera F) Costo dei destinatari della formazione (pag. 50-51), si richiede se, per la predisposizione delle schede di valutazione del partecipante, sia previsto un format particolare oppure se sia possibile predisporlo liberamente sulla base delle informazioni richieste.
La scheda di valutazione del partecipante alle attività di formazione professionale, prevista dalle Linee guida, potrà essere autonomamente predisposta sulla base delle informazioni richieste.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#576
Con riferimento all’ammissibilità dei costi del personale con cariche sociali, la normativa MIUR (nota 8 novembre 2002 n.11305) applicata sino ad oggi recita: “La prestazione non può essere effettuata né dall’amministratore unico, né da tutti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, né dal socio accomandatario delle società in accomandita. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa a condizione che si tratti di un evento eccezionale e che l’incarico venga affidato con una delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea (libro dei verbali), da cui risultino le seguenti condizioni:
- l’amministratore si è astenuto dalla votazione;
- la procedura di affidare incarichi agli amministratori/soci è conforme alle norme statutarie;
- le motivazioni eccezionali e le competenze del consigliere/socio che giustificano l’incarico;
- le attività da svolgere e l’arco temporale previsto;
- il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto all’emolumento consiliare...”
Nelle Linee guida dell’Avviso Cluster, invece, al paragrafo “Prestazioni svolte per il progetto da parte di soggetti che ricoprono cariche sociali” (pag. 22), non è riportata la seguente parte di testo: “La prestazione non può essere effettuata né dall’amministratore unico, né da tutti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione né dal socio accomandatario delle società in accomandita”.
I vincoli previsti dalla nota sono ancora vigenti?
La Nota MIUR 8 novembre 2002 n. 11305 è ancora vigente. Si applica, pertanto, quanto previsto dalla medesima circolare, che stabilisce la inammissibilità delle prestazioni e dei relativi costi sostenuti dall’Amministratore unico, da tutti o dalla maggioranza dei membri del CdA o dal socio accomandatario delle società in accomandita.
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 01/09/2017
#575
Le spese sostenute per le attività progettuali svolte dai soci assunti con contratto a partita IVA, diverse dalle attività di gestione/management legate all’amministrazione dell’impresa, possono essere rendicontate sotto la voce “personale”?
Nella fattispecie descritta, i soci assunti con contratto di natura professionale non svolgono attività di gestione/management legate all’amministrazione dell’impresa. Pertanto, le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività diverse non potranno essere rendicontate sotto la voce “personale”
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#574
Per la rendicontazione della voce di spesa “Spese generali” (prevista dall’art. 4, comma 12, lettera e) dell’Avviso), riferita sia ad attività di ricerca industriale sia ad attività di sviluppo sperimentale, si richiede se sia disponibile un modulo/file con le spese ammissibili.
Per la rendicontazione della voce di spesa prevista dall’art. 4, comma 12, lettera e) dell’Avviso, è disponibile il prospetto di calcolo delle “spese generali” nell’apposita sezione della piattaforma informatica SIRIO, al seguente link:
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#573
Si chiede chiarimento in merito alla modalità di rendicontazione di costi del personale pertinenti ad alcuni SAL pregressi. In seguito alle rateazioni di oneri sociali e previdenziali da noi dovuti concordate con Equitalia, ci troviamo ad avere periodi del 2015 e del 2016 in cui i versamenti non sono avvenuti regolarmente e sicuramente tali versamenti non sono stati effettuati nei periodi di pertinenza di ciascun SAL. In particolare, per quel che riguarda l'INPS, la rateazione si completerà entro il 24/06/2017 (data in cui i progetti saranno ancora in essere); mentre, per l'IRPEF, si stanno effettuando dei ravvedimenti operosi mese per mese. Possiamo rendicontare il costo del personale senza decurtazioni, dichiarando che i versamenti effettuati delle rate e dei ravvedimenti coprono gli oneri del personale rendicontato nei mesi di pertinenza dei SAL?
La normativa di riferimento dell’Avviso prevede che i costi sostenuti per gli oneri previdenziali, assistenziali e retributivi devono, in ogni caso, essere rendicontati per cassa, cioè nei SAL corrispondenti al periodo in cui sono effettivamente pagati e quietanzati. Gli oneri saranno rendicontati insieme al costo del personale soltanto se pagati dal soggetto beneficiario contestualmente alle retribuzioni di competenza.
Pertanto, nella fattispecie descritta, i costi del personale dovranno essere rendicontati al netto degli oneri previdenziali e contributivi mentre questi ultimi saranno rendicontati successivamente, nei SAL corrispondenti alle relative quietanze di pagamento.
Per tutte le casistiche e per gli aspetti di natura procedurale, si rimanda alle Note n. 7714 del 03/04/2014 e n. 4502 del 09/03/2016, a firma dell’Autorità di Gestione PON pro-tempore.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 19/07/2017
#322
Nel caso in cui un Progetto non abbia ancora contrattualizzato alla data di conclusione del Progetto stesso (proroga compresa), come devono comportarsi i beneficiari in merito alla quietanza delle fatture? Qual è la data ultima entro cui quietanzare le fatture per vedere riconosciute le spese in fase di rendicontazione?
Secondo quanto previsto nel documento Linee Guida/Sezione III - Criteri di ammissibilità dei costi, tutti i costi devono essere quietanzati nel semestre di riferimento del SAL oggetto di rendicontazione. Solo in sede di rendicontazione dell'ultimo SAL, i soggetti beneficiari avranno a disposizione un periodo massimo di 60 giorni dal termine del semestre, entro i quali provvedere a chiudere i circuiti finanziari e quindi quietanzare tutte le fatture e/o i documenti di valore equivalente.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#321
Il Manuale di Rendicontazione configura le forme di rapporto del personale docente (CoCoPro, o Dipendente). La recente riforma della normativa sul lavoro ha di fatto eliminato, per le aziende, la possibilità di avvalersi di collaboratori a progetto. Si richiede pertanto se è possibile usufruire di singoli professionisti (consulenti con partita IVA che emetteranno fattura o collaboratori occasionali), rendicontando alla voce “Costo del Personale Docente” per il programma di formazione.
L’utilizzazione di singoli professionisti:
- consulenti con partita IVA che emettono fattura;
- prestatori d’opera non soggetti al regime IVA (Prestazioni Occasionali);
potrà essere rendicontata solo nella voce di costo E.2 Altri servizi di consulenza, in coerenza con quanto previsto per le prestazioni di attività didattica (docenza e tutoraggio) fornite da soggetti diversi dalle strutture universitarie e/o dagli enti pubblici di ricerca (Linee Guida - release 2.0, pag. 48).
Qualora invece l’intervento formativo sia stato pianificato in capo al soggetto beneficiario, con l’utilizzazione di personale interno, si deve rappresentare quanto segue:
- prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sul lavoro, resta fermo l’obbligo di utilizzazione di personale dipendente o parasubordinato (ove non già richiesta e approvata la variante progettuale): in questo caso, non sono ammissibili costi di consulenza non previsti;
- dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sul lavoro, per l’utilizzazione di professionisti consulenti deve essere comunque garantito il rispetto della procedura di selezione – prevista al paragrafo 2 / Attività di formazione / Lettera E) Costi di servizi di consulenza – e la preventiva comunicazione di variazione al MIUR, per la necessaria approvazione;
- in ogni caso, il valore complessivo delle attività delegate non deve superare il 30% dell’importo della formazione in capo al soggetto beneficiario interessato.
SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
B.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Pubblicata il: 01/09/2017
#302
Qual è la dicitura da utilizzare per il timbro di annullamento della spesa? Esiste un’incongruenza fra: a) il nuovo format di timbro presente sul portale, b) la dicitura riportata nelle linee guida e c) l’indicazione contenuta in una FAQ del 6 aprile 2016.
Si conferma quanto già comunicato con la FAQ del 06/04/2016, che riporta le modalità e la dicitura per l’annullamento della spesa previsti dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili V.2.0:
“Pena l’inammissibilità della spesa, nella faccia a vista di tutti gli originali dei titoli di spesa, l’importo del documento di spesa deve essere annullato con un timbro ad inchiostro indelebile che riporta la denominazione Piano di Azione e Coesione e l’indicazione della Linea di Intervento che finanzia il progetto stesso. Il timbro suddetto deve essere realizzato in modo da prevedere uno spazio in cui inserire l’importo del documento di spesa e deve essere apposto senza inficiare la leggibilità del documento originale medesimo.”
SEZIONE III – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI
B.AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
Pubblicata il: 04/07/2017
#281
Il limite pari a Euro 7.5 milioni di cui all' art. 4 comma 3 dell'Avviso 257 del 30/05/2012 e ss.mm.ii. è previsto solo per i soggetti industriali?
L’art. 4 comma 3 dell’Avviso 257/Ric del 30/05/2012 è stato modificato dall’art. 1 comma 2 del DD. 414/Ric del 12/07/2012, che recita: “Lo stesso soggetto industriale non può sostenere costi, anche con riferimento a più progetti della stessa area tecnologica, superiori ai 7,5 milioni di euro”.
Pertanto, il vincolo è previsto solo per i soggetti di natura industriale definiti secondo l’articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) del DM 593/2000 e ss.mm.ii.